Regolamento attuativo della “SCIA”

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San Marino. Il presente regolamento individua gli atti di autorizzazione e concessione previsti dal vigente ordinamento che possono essere sostituiti da segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), secondo quanto previsto dall’articolo 42, comma 1, secondo periodo e dall’articolo 43 della Legge 7 agosto 2017 n.94. Si precisa inoltre che il Regolamento potrà essere, in futuro, integrato e modificato con riferimento ad ulteriori atti utili per l’esercizio di attività imprenditoriale sostituibili con SCIA. L’intento del legislatore è di introdurre nell’ordinamento sammarinese delle norme di semplificazione per i procedimenti autorizzativi di parte e consentire un’attività senza necessità di un provvedimento espresso dell’amministrazione pubblica. Attualmente, infatti, le procedure in vigore prevedono che l’autorizzazione a operare venga rilasciata dagli uffici, mentre con la SCIA si permetterà all’utente di poter operare tramite questa segnalazione alla PA certificata da un professionista, gli Uffici Pubblici poi verificheranno la veridicità di quanto in essa dichiarato. Nell’articolo 2 del regolamento, è prevista la possibilità ai cittadini sammarinesi, a tutti i residenti o soggiornanti in Repubblica, alle persone giuridiche, associazioni, fondazioni, enti che hanno sede legale a San Marino (articolo 3, comma 1, della Legge 5 ottobre 2011 n.159) di optare fra la presentazione di SCIA, oppure di avvalersi dell’attuale iter subordinato all’autorizzazione da parte della pubblica amministrazione, mantenendo attivo un doppio binario di presentazione per le procedure disciplinate nel presente regolamento. L’articolo 3 prevede che possano essere sostituiti da SCIA i seguenti atti:
· le licenze per l’esercizio di attività industriale, di servizio, artigianale e commerciale di San Marino;
· quelli aventi ad oggetto modifiche riguardanti dati contenuti o che sarebbero contenuti nella licenza relativi all’oggetto, alla sede operativa ivi incluso il suo trasferimento, all’apertura di sedi secondarie e al trasferimento di titolarità riguardanti le attività economiche; L’Ufficio Attività Economiche può emanare provvedimenti relativi al divieto di prosecuzione dell’attività ed alla rimozione degli eventuali effetti dannosi, nonché quelli relativi alla conformazione dell’attività oggetto di SCIA alla normativa vigente, entro 30 giorni dal ricevimento dello stesso provvedimento. L’Ufficio può emanare provvedimenti della sospensione dell’attività, anche sulla base dei controlli a campione effettuati dalla medesima UO. Resta a capo dell’Ufficio Attività Economiche la possibilità di esercitare il potere dell’autotutela, indipendentemente dal fatto che siano trascorsi i termini previsti per i controlli. Gli atti nel settore dell’edilizia che possono essere sostituiti da SCIA sono (Art 4):
· la concessione e l’autorizzazione edilizia;
· l’autorizzazione relativa alle insegne, segnaletica ed esposizioni pubblicitarie.
· il certificato di conformità ed agibilità ed il certificato di rispondenza edilizia limitatamente alle opere soggette ad autorizzazione edilizia.
La SCIA non può essere presentata con riferimento ad interventi edilizi ricadenti nelle zone urbanistiche di seguito indicate: a)“Zone a verde Esistente”;
b)“Zone da attrezzare a verde pubblico”;
c)“Zone a Parco”;
d)“Zone A: Zone omogenee di carattere storico ambientale”;
e)“Zone E: Aree Agricole”;
La SCIA non può essere presentata, altresì, con riferimento ad interventi edilizi riferiti a manufatti con valore di monumento. L’Ufficio per l’Edilizia dal ricevimento della SCIA, sulla base dei controlli a campione effettuati, assume i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione di eventuali effetti dannosi oppure, qualora sia possibile conformare l’attività alla normativa vigente, invita il privato a provvedere. L’Ufficio per l’Edilizia comunica tali provvedimenti all’UO Ispettorato di Vigilanza ai fini dell’effettuazione di eventuale attività istruttoria anche tramite l’esecuzione di sopralluoghi e della verifica dell’ottemperanza ai provvedimenti assunti. Resta, comunque, ferma in capo all’UO Ufficio per l’Edilizia la facoltà di esercitare il potere di autotutela.
Gli interventi nel settore della progettazione strutturale che possono essere sostituiti da SCIA sono (Art 5):
· opere soggette ad autorizzazione strutturale (quali nuove costruzioni, interventi strutturali relativi a costruzioni già esistenti, varianti sostanziali su progetti già autorizzati) per le quali è prevista concessione o autorizzazione edilizia, nonché per quelle rientrati in manutenzione ordinaria.
Anche in questo caso la SCIA non può essere presentata con riferimento ad interventi edilizi riferiti a manufatti con valore di monumento. Il Servizio Controllo Strutture dal ricevimento della SCIA, sulla base dei controlli a campione effettuati, assume i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione di eventuali effetti dannosi oppure, qualora sia possibile conformare l’attività alla normativa vigente, invita il privato a provvedere.
Resta, comunque, ferma in capo al Servizio Controllo Strutture la facoltà di esercitare il potere di autotutela.
Gli atti nel settore della gestione dei rifiuti riguardanti la disciplina della SCIA sono (Art 6):
· la dichiarazione relativa ai rifiuti prodotti da operatori sammarinesi nel caso di nuovi insediamenti, modifiche di esistenti o cambi di produzione, prima dell’inizio dell’attività;
· l’autorizzazione ad effettuare l‘attività di gestione dei rifiuti all‘interno del territorio della Repubblica di San Marino ed i relativi rinnovi, ad esclusione dell’autorizzazione per impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti dove permane il vigente procedimento con provvedimento espresso dell’Amministrazione.
Gli atti nel settore della tutela della salute dal rischio amianto che possono essere sostituiti da SCIA sono (Art 7):
· I provvedimenti di iscrizione nell’Albo delle imprese incaricate della bonifica dell’amianto;
Nel settore della tutela delle acque dall’inquinamento e della gestione delle risorse idriche può essere sostituita da SCIA (Art 8):
· l’autorizzazione agli scarichi di acque reflue limitatamente agli scarichi rientranti nei limiti dei parametri previsti di cui all’Allegato J – Tabelle 1/J e 2/J, ad esclusione di tutte le attività con particolari obblighi in materia di gestione delle acque reflue (Allegato K Decreto Delegato n. 44/2012);
In questo caso la SCIA deve essere presentata almeno 15 giorni prima dell’avvio dello scarico ed entro i 30 giorni successivi all’avvio degli scarichi il soggetto interessato presentata l’analisi delle acque reflue scaricate, resta invariato l’obbligo di presentazione del referto analitico annuale che qualifichi lo scarico.
Gli atti nel settore della tutela dell’aria e della riduzione delle emissioni aeriformi riguardanti la disciplina della SCIA sono (Art 9):
· l’autorizzazione relativa agli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera ed agli impianti termici alimentati da combustibile diverso dal gas metano, anche ad uso civile, di potenzialità uguale o superiore a 116 kW limitatamente ad emissioni aeriformi rientranti nei limiti dei parametri di cui all’Allegato L (Decreto Delegato n. 44/2012); in questo caso, la SCIA deve essere presentata almeno 15 giorni prima dell’avvio dello scarico ed entro i 30 giorni successivi all’avvio delle emissioni in atmosfera il soggetto interessato presentata le analisi. Resta invariato l’obbligo di presentazione del referto analitico annuale che qualifichi le emissioni aeriformi.
· La comunicazione che sostituisce la domanda di autorizzazione per le attività elencate nell’allegato M Parte II del Decreto Delegato n.44/2012;
La SCIA non può essere presentata nel caso in cui siano utilizzate, nell’impianto o nell’attività, le sostanze o i preparati classificati come cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione e ai quali sono state assegnate etichette con le frasi di rischio R45, R46, R49, R60, R 61; come individuate dall’Allegato O del Decreto Delegato n.44/2012.
Gli atti nelsettore della tutela del territorio dall’inquinamento acustico che possono essere sostituiti da SCIA sono (Art 10):
· i provvedimenti di iscrizione nell’elenco dei tecnici competenti in acustica; Gli atti nel settore delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici riguardanti la SCIA sono (Art 11); · la notifica per le sorgenti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, relativamente a impianti per la radiodiffusione, agli impianti radioelettrici per servizi di comunicazioni mobili la telefonia mobile, agli impianti radioelettrici di tipo punto‐punto e punto‐ multipunto, di potenza complessiva di ingresso inferiore a 5Watt;
Restano fermi i termini per la presentazione della segnalazione e quelli per la formulazione di eventuali prescrizioni da parte dell’ufficio competente.
I provvedimenti relativi al divieto di prosecuzione dell’attività ed alla rimozione degli eventuali effetti dannosi, nonché i provvedimenti relativi alla conformazione dell’attività oggetto di SCIA alla normativa vigente ed alla sospensione dell’attività sono assunti nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, sulla base di controlli a campione effettuati dal Dipartimento Prevenzione.
Inoltre possono essere assunti dai competenti organi dell’Amministrazione provvedimenti volti a fronteggiare particolari situazioni di rischio sanitario o ambientale, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.
Resta in capo al Dipartimento Prevenzione la facoltà di esercitare il potere di autotutela.
Il Dipartimento Prevenzione può avvalersi del supporto degli agenti delle Forze di Polizia, gli operatori dell’AASS e le Guardie Ecologiche del Servizio Vigilanza Ecologica dell’UGRAA perle attività di indagine, di segnalazione e di supporto alle attività di controllo.
Nell’articolo 13 vengono disciplinate le sanzioni da applicarsi nel caso di assenza o difformità dalla SCIA. In particolare l’UO Ispettorato di Vigilanza applica le sanzioni previste dal Testo Unico delle Leggi Urbanistiche ed Edilizie, il Servizio Controllo Strutture le sanzioni del Decreto Delegato n.18/2016 e il Dipartimento Prevenzione quelle di cui al Codice Ambientale.
Gli uffici ed organi competenti predispongono la modulistica per la presentazione della SCIA, ed i criteri dei controlli a campione.
Il Regolamento entrerà in vigore dal 27 marzo 2019 e gli uffici potranno ricevere le segnalazioni previste attraverso la modulistica predisposta, oppure in assenza della stessa riceveranno le segnalazioni certificate inizio attività elaborate direttamente dall’interessato sulla base della documentazione prevista per la presentazione delle ordinarie domande ed istanze relative a ciascun procedimento.
Inoltre nelle disposizioni finali (art.16) si specifica che in nessun caso è ammessa la conformazione dell’attività e deisuoi effetti a legge qualora la SCIA si basisu segnalazioni, dichiarazioni, attestazioni o asseverazioni false o mendaci. E in tali casi l’UO Ufficio per l’Edilizia, il DP ed il Servizio Controllo Strutture possono adottare, in ragione delle rispettive competenze, i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione di eventuali effetti dannosi oppure, qualora sia possibile conformare l’attività alla normativa vigente, invitare il privato a provvedere anche oltre i termini previsti per l’adozione degli stessi.

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