Presunte minacce di Ercolani a Celli, respinto il ricorso del PF

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San Marino. Il Giudice di Terza Istanza ha respinto il ricorso avanzato dal Procuratore del Fisco per la vicenda originata dalla denuncia di Simone Celli nei confronti dell’ex Presidente di Asset: il Segretario di Stato aveva riferito di avere subito minacce da Stefano Ercolani.
Da qui un sequestro probatorio, che aveva portato all’acquisizione di documenti e dispositivi elettronici di Ercolani. I suoi legali, tuttavia, avevano impugnato il provvedimento, e il Giudice delle Appellazioni aveva parzialmente accolto il reclamo.
L’ordinanza era stata però a sua volta impugnata dal Procuratore del Fisco. A mettere la parola fine sulla delicata vicenda il giudice di Terza Istanza Lamberto Emiliani che ha respinto il ricorso condannando la procura fiscale al pagamento delle spese di questa fase del processo.
Soddisfatta la difesa di Ercolani. “Non ci si può esimere dal notare – scrive l’avvocato Gian Nicola Berti- come da questa sentenza emerga chiaramente che per imputare il dottor Ercolani di attentato ai poteri pubblici (risposta questa alla suggerita riqualificazione del reato per cui si indaga) servirebbero prove che allo stato degli atti non compaiono.” Il Giudice di terza istanza ha spiegato come non stia né a lui, né tanto meno al Giudice delle appellazioni rubricare diversamente il capo di imputazione individuato dal giudice inquirente.

Ecco la nota diffusa dall’avvocato Berti, con cui ricostruisce la storia: ““Il Magistrato inquirente è tenuto alla ricerca della pura verità”: lo afferma il Giudice di terza istanza nella sentenza con la quale respinge perché infondato il ricorso avanzato dal Procuratore del Fisco avverso l’ordinanza resa il 31 agosto 2017 dal Giudice d’appello. Una decisione questa che la difesa del dott. Stefano Ercolani accoglie con soddisfazione. Giova ricordare come questa procura abbiamo impugnato a suo tempo i sequestri disposti dal Giudice inquirente e di come il Giudice di appello avesse accolto, pressochè in toto le doglianze della difesa. Sentenza – quella del Giudice di appello – avverso la quale ha fatto ricorso la Procura Fiscale, rivolgendosi appunto al Giudice di terza istanza. Quest’ultimo, fra le altre cose, rileva rivolgendosi al Giudice inquirente che – lo si ricorda- sta indagando il dott. Ercolani per presunto attentato ai poteri pubblici: “Nell’imputazione (a carico di Ercolani, ndr) non si fa alcuna menzione del Congresso di Stato e in particolare non si prefigurano interferenze nei confronti dello stesso; tanto meno si indicano fatti diretti ad impedire al Congresso di Stato l’esercizio delle funzioni costituzionali ad esso demandate ovvero a provocarne illegalmente lo scioglimento. Appare quindi non pertinente e improprio- e soprattutto sguarnito di ogni riscontro oggettivo allo stato degli atti – il riferimento che il Giudice inquirente fa con insistenza alla libertà d’azione del Congresso di Stato”. Sempre il Giudice di terza istanza afferma: “Allo stesso modo sembrano francamente eccessive, nei toni e nella sostanza, talune apodittiche affermazioni contenute nell’atto a firma del Procuratore del Fisco, in piena sintonia con i propositi dell’inquirente”. In questa sede ci piace menzionare anche il monito del Giudice di terza istanza, che rivolgendosi al Giudice inquirente afferma: “Ebbene, gli atti processuali, i fatti resi noti a tutt’oggi dal magistrato inquirente – tenuto per legge, se ne ricordi, alla ‘ricerca della pura verità’ (codice di procedura penale, art. 2) – non hanno alcuna attitudine a produrre direttamente o ad indurre in futuro quell’evento dannoso che l’inquirente paventa (che Stefano Ercolani abbia inteso menomare la libertà di azione del governo della Repubblica). Altrettanto affrettate le previsioni che contraddistinguono il ricorso, di danni irreparabili all’ordinamento, prodotti, se non sarà annullata, dall’ordinanza d’appello (minare le fondamenta stesse della procedura penale … un ingiusto ed irreparabile pregiudizio allo svolgimento dell’istruttoria… un ingiustificato sacrificio delle prerogative della Procura Fiscale). Timori tutti che si riducono a congetture infondate, capaci di essere intese e usate in più modi”. Infine il Giudice di terza istanza spiega come non stia né a lui, né tanto meno al Giudice delle appellazioni rubricare diversamente il capo di imputazione individuato dal giudice inquirente.
La procura Fiscale è stata condannata al pagamento delle spese di questa fase del processo.
Non ci si può esimere dal notare come da questa sentenza emerga chiaramente che per imputare il dott. Ercolani di attentato ai poteri pubblici servirebbero prove che allo stato degli atti non compaiono.
Si ribadisce la massima fiducia nella Magistratura.
Avv. Gian Nicola Berti

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