San Marino introduce il Green pass: ecco dove sarà obbligatorio e come ottenerlo

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Nuove restrizioni a San Marino per fronteggiare l’emergenza Covid. E’ in vigore da oggi il Decreto – Legge 11 novembre 2021 n. 188. Per accedere a locali al chiuso aperti al pubblico nel quale non sia possibile garantire distanziamento continuo o posti a sedere per tutti i presenti (quali sale da ballo, bowling, sale gioco, locali in cui venga organizzata una festa), sarà obbligatorio possedere il ‘Green pass’. A tal proposito gli utenti potranno esibire il San Marino Digital Covid Certificate, disponibile sul Fascicolo Sanitario elettronico di tutti i vaccinati assistiti ISS; Carta di Vaccinazione AntiCovid-19; certificato anticorpale; certificato di avvenuta vaccinazione; EU Digital COVID Certificate; certificato con esito negativo ad un test di tampone antigenico rapido o molecolare effettuato presso l’ISS, presso le farmacie sammarinesi, o presso strutture sanitarie accreditate, nell’arco delle ultime 48 ore per tampone antigenico e 72 ore per tampone molecolare. Lo stesso concetto si applica anche alla partecipazione a manifestazioniincluse quelle sportive, gli spettacoli, gli eventi di intrattenimento, le feste ed eventi che prevedano il ballo.

Al fine di garantire una corretta applicazione ed interpretazione del Decreto Legge 11 novembre 2021 n. 188, si propone di seguito la spiegazione di alcune delle misure introdotte.

ATTIVITÀ ECONOMICHE (Articolo 5)

L’obbligo del possesso di uno dei documenti elencati all’articolo 5, comma 1, è riferito a tutti i soggetti con età superiore ad anni 12.

Sono esentati da tale obbligo:

  • le persone non vaccinabili per certificato pericolo per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal medico di medicina generale;

  • i minori di età inferiore a 12 anni.

Si precisa che l’obbligo del possesso di uno dei documenti di cui sopra, è da considerarsi solo ed esclusivamente per quei locali al chiuso aperti al pubblico in cui vengano organizzate e programmate feste o eventi danzanti che determinino uno straordinario e difficilmente controllabile assembramento di persone, e in cui non sia possibile garantire un distanziamento continuo o posti a sedere per tutti i presenti.

Sono da ritenersi escluse da tale obbligo tutte le ulteriori attività economiche (ristoranti, bar, negozi, servizi alla persona, supermercati ecc.)

Ugualmente, l’accesso ai centri commerciali è consentito senza alcun tipo di certificazione.
Tale certificazione è invece obbligatoria nel caso in cui si intenda accedere a eventi, feste, serate danzanti organizzati all’interno di centri commerciali.

All’interno di tutte le attività economiche resta in ogni caso l’obbligo della mascherina: per le attività di somministrazione di cibi e bevande all’entrata all’uscita e durante gli spostamenti interni.

ATTIVITÀ MOTORIA E SPORTIVA (Articolo 6)

L’obbligo del possesso di uno dei documenti elencati all’articolo 5, comma 1, per lo svolgimento delle discipline sportive collettive o individuali ove sia previsto contatto, nonché per gli allenamenti a circuito con utilizzo promiscuo di attrezzature, è riferito a tutte le strutture, pubbliche o private, in continuità con quanto già previsto all’articolo 4, comma 2, del Decreto Legge 107/2021. 

Sono esentati da tale obbligo: 

  • le persone che svolgono attività sportive, ludiche e/o tersicoree di contatto esclusivamente con appartenenti allo stesso nucleo di conviventi; 

  • le persone non vaccinabili per certificato pericolo per la salute in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate e attestate dal medico di medicina generale;

  • i minori di età inferiore a 16 anni.

L’obbligo del possesso di uno dei documenti elencati all’articolo 5, comma 1, per l’entrata nelle strutture sportive in gestione al CONS è riferito esclusivamente ai non residenti.
Permane l’obbligo di sanificazione delle attrezzature tra un utilizzo e l’altro.

TRASPORTO SCOLASTICO

Permane l’obbligo di indossare la mascherina per tutti gli alunni che utilizzano il trasporto scolastico, come da Linee Guida adottate dal Congresso di Stato con Delibera 31 agosto 2021 n. 22.

DOCUMENTAZIONE

Si coglie l’occasione per ricordare quali siano le tipologie di documentazione previste dall’articolo 5, comma 1, del Decreto Legge 188/2021:

a) San Marino Digital Covid Certificate (SMDCC) di cui al Decreto – Legge 16 giugno 2021 n. 109 già disponibile per ogni assistito ISS vaccinato all’interno del Fascicolo Sanitario Elettronico, o di equivalente EU Digital COVID Certificate (EUDCC);

b) Carta di Vaccinazione AntiCovid-19 di cui all’articolo 16 e all’Allegato 2 del Decreto – Legge 30 aprile 2021 n.85;

c) certificato anticorpale di cui all’articolo 3, comma 4, del Decreto – Legge 16 giugno 2021 n.109 avente esito non inferiore alla soglia stabilita all’articolo 1, comma 3, lettera a, punto iii) del Decreto – Legge 16 giugno 2021 n.107 di possesso di anticorpi superiori a 50 AU/ml (corrispondenti a 7,1 BAU/ml secondo l’unità di misura adottata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità OMS-WHO);

d) apposito certificato di avvenuta vaccinazione, anche in forma cartacea, in lingua italiana o inglese, da cui risulti che la vaccinazione è terminata non oltre i 12 mesi precedenti;

e) apposito certificato con esito negativo ad un test di tampone antigenico rapido o molecolare effettuato presso l’ISS, presso le farmacie sammarinesi, o presso strutture sanitarie accreditate, nell’arco delle ultime 48 ore per tampone antigenico e 72 ore per tampone molecolare.