Già in vigore l’ordinanza contro la zanzara tigre

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San Marino. Nel mese di aprile, la Segreteria di Stato alla Sanità e Sicurezza Sociale, su richiesta del Dipartimento Prevenzione dell’Istituto Sicurezza Sociale, ha emana la consueta Ordinanza contenente i provvedimenti per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori e in particolare da Aedes Albopictus (zanzara tigre) nel territorio della Repubblica di San Marino, ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legge 18 settembre 2007 n°104 e dell’art. Unico del Decreto Legge 19 maggio 2008 n°79.

Si vuole dunque rammentare alla cittadinanza che dal 30 aprile e fino al 31 ottobre 2018 sono in vigore le disposizioni per fronteggiare e contribuire efficacemente le situazioni di rischio sanitario, ritenendo che la Aedes albopictus (Zanzara Tigre) possa diventare un problema per la popolazione, in particolare nei mesi estivi. Tutto questo è ancora più determinante alla luce delle nuove scoperte in merito al virus Zika che può essere trasmesso dalla Aedes albopictus (Zanzara Tigre) al pari della Aedes aegipty, anche se si ritiene che le capacità della prima, di inoculare il virus, sia inferiore.

Il Dipartimento Prevenzione, attraverso il Modulo Funzionale-Agenti Biologici Ambientali dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, come tutti gli anni, ha predisposto l’attività di monitoraggio della Zanzara Tigre sul territorio e ha ripreso il percorso di prevenzione e sensibilizzazione attraverso campagne informative.

Per tale ragione, si ricorda che nell’Ordinanza vengono evidenziati i comportamenti che la cittadinanza tutta deve adottare nei confronti di tale infestazione. In particolare l’Ordinanza impone ai soggetti pubblici e privati – conduttori o comunque responsabili di aree strutturate con sistemi di raccolta delle acque, di aree incolte, di terreni incustoditi e/o scoperti, di aree dimesse, di giardini, di orti, di depositi e attività industriali, artigianali e commerciali con particolare riferimento alle attività di rottamazione e in genere di stoccaggio di materiali di recupero (pneumatici), dei cantieri e dei vivaisti – di provvedere e garantire tutte le azioni e le precauzioni indicate espressamente dal provvedimento.

L’Ordinanza si può trovare presso le Sale di Castello, il Dipartimento Prevenzione dell’ISS, la Segreteria di Stato per la Sanità e Sicurezza Sociale, i Corpi di Polizia, il Servizio di Vigilanza Ecologica dell’U.G.R.A.A., il Servizio di Igiene Urbana dell’Azienda Autonoma di Stato per i Servizi e anche sui siti internet della Segreteria di Stato alla Sanità (www.sanità.sm) e dell’ISS (www.iss.sm).

Si ricorda che in presenza di casi sospetti o accertati di Chikungunya, Dengue o di situazioni di infestazioni localizzate di particolare consistenza, con associati rischi sanitari, in particolare nelle aree circostanti siti sensibili quali scuole, ospedali, strutture per anziani o simili, il Dipartimento prevenzione provvederà a far effettuare direttamente trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali in aree pubbliche e private, provvedendo, se del caso, con separate e ulteriori ordinanze e a farne addebitare i costi.

Inoltre i contravventori saranno puniti a norma del Decreto Legge 18 settembre 2007 n. 104.
Nell’Ordinanza viene, infine, stabilito che i Corpi della Polizia Civile, della Gendarmeria, del Nucleo Uniformato della Guardia di Rocca e del Servizio di Vigilanza Ecologica dell’U.G.R.A.A. sono tenuti a operare i necessari controlli per il rispetto dell’ordinanza.

 

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