Italia: si può chiedere l’interruzione delle terapie anche in assenza del Testamento biologico

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Marco Cappato (C) accusato di aiuto al suicidio per aver accompagnato in Svizzera Fabiano Antoniani in arte Dj Fabo per il suicidio assistito, con Mina Welby (D) e Filomena Gallo (S) incontrano la stampa presso l'Associazione Luca Coscioni dopo la sentenza della Consulta sulla legittimità dell'articolo 580 del Codice penale, che punisce l'istigazione o l'aiuto al suicidio, Roma, 25 settembre 2019. ANSA/ANGELO CARCONI
Si può chiedere l’interruzione delle terapie, in determinati casi, anche in assenza del Testamento biologico da parte del paziente, ma a patto che egli abbia precedentemente espresso tale volontà ad un proprio ‘rappresentante’, cioè all’amministratore di sostegno designato. Lo ha stabilito il Giudice tutelare del Tribunale di Roma.

L’intervento del giudice tutelare sarà necessario solo se vi fosse opposizione da parte del medico a procedere. L’amministratore di sostegno di un paziente, spiega il segretario dell’Associazione Coscioni Filomena Gallo, “può dunque richiedere l’interruzione delle terapie per quel soggetto se lo stesso paziente aveva già espresso in precedenza una volontà in tal senso, pur non avendo fatto un Testamento biologico. L’intervento del Giudice tutelare sarà necessario solo se vi fosse opposizione da parte del medico a procedere. La legge attuale prevede che l’amministratore possa chiedere lo stop delle cure ma solo in presenza di Testamento biologico del paziente, altrimenti la decisione è demandata comunque al giudice”.

Fonte ANSA

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