Italia, Decreto “Chiudi Italia” con la tabella attività

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Decreto Chiudi Italia: le attività escluse dalla chiusura

In seguito alla pubblicazione del DPCM in oggetto, i titolari di attività produttive industriali e commerciali sono tenuti a sospendere le attività fino al 3 aprile. Stesso termine di operatività è assegnato in proroga alle previsioni di cui al DPCM 11 marzo 2020, nonché a quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia sarebbero spirati alla data del 25 marzo 2020.

Non rientrano nella sospensione generalizzata:

  • le attività commerciali già escluse dal blocco in forza del DPCM 11 marzo 2020 e dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020, Ipermercati, supermercati, discount, ovvero tutto il comparto del commercio alimentare all’ingrosso e al dettaglio nonché farmacie parafarmacie edicole, tabacchi ecc. Garantiti altresì i servizi bancari, postali, assicurativi e finanziari.
  • le attività professionali svolte su tutto il territorio nazionale. Si devono comunque adottare protocolli di sicurezza anticontagio nonché misure di sanificazione dell’ambiente di lavoro. Si deve infine consentire il ricorso allo smart-working.

Dunque, commercialisti, avvocati, ecc potranno continuare a svolgere la propria attività su tutto il territorio nazionale, il DPCM supera le più restrittive eventuali ordinanze regionali, nel rispetto delle suddette indicazioni.

Sono espressamente escluse dal blocco le attività indicati all’allegato 1,  del DPCM in commento; nonché le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1. In tal caso si deve comunicare al Prefetto le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite.

L’elenco dei codici Ateco delle attività non interessate dal blocco, all’allegato 1,  può essere oggetto di modifica ossia ampliato o ridotto.

DPCM Chiudi Italia: le attività bloccate

Sono interessate dal blocco:

  • tutte le attività produttive industriali e commerciali diverse da quelle sopra individuate,
  • bar e ristoranti nelle stazioni ferroviarie e lacustri, nonchè nelle aree di servizio e rifornimento carburante con esclusione di quelli situati lungo le autostrade. Restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti; in quest’ultimo caso va comunque rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro.

Le attività produttive oggetto di sospensione possono comunque proseguire l’attività se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

Chiudi Italia: ulteriori previsioni di esclusione dal blocco

E’ sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici; nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.

Indipendentemente dalle previsioni di cui all’allegato 1,  pre autorizzazione/comunicazione al Prefetto, sono consentite le seguenti attività:

  1. le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale;
  2. le attività dell’industria dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, previa autorizzazione del Prefetto della provincia ove sono ubicate le attività produttive.
  3. le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, fermo restando la sospensione del servizio di apertura al pubblico di musei e altri istituti e luoghi della cultura nonché dei servizi che riguardano l’istruzione ove non erogati a distanza o in modalità da remoto nei limiti attualmente consentiti.

Chiudere o no l’attività? Cosa verificare.

Salvo quanto detto nel paragrafo precedente, per verificare se l’attività svolta rientra tra quelle oggetto di blocco è necessario verificare se il codice Ateco della propria attività rientra nella prima colonna all’allegato 1 del DPCM 22 marzo.

  • se il codice è positivamente riscontrato allora si potrà proseguire l’attività,
  • in caso contrario è comunque possibile proseguire se la stessa è organizzata in modalità a distanza o lavoro agile.

Inoltre, le imprese le cui attività sono sospese per effetto del decreto sono tenute a completare le attività necessarie alla sospensione entro il 25 marzo 2020; entro tale scadenza è compresa anche la spedizione della merce in giacenza.

Viene dunque data la possibilità di portare a termine le attività di maggiore emergenza; o comunque di organizzarsi per il pieno proseguimento dell’attività ricorrendo al lavoro agile.

DECRETO
https://www.lavoroediritti.com/wp-content/files/DCPM_22_marzo_2020.pdf

TABELLA 1
https://www.lavoroediritti.com/wp-content/files/Allegato_1_-_DCPM_22_marzo_2020.pdf

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