Edilizia sociale, l’iter per l’assegnazione

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San Marino. (dal settimanale Fixing). Il nuovo anno si è aperto con la pubblicazione del Decreto – Legge numero 2, che stabilisce una serie di misure urgenti in materia di edilizia sociale e sovvenzionata approvate al fine di fornire un adeguato alloggio a persone singole o nuclei familiari che versano in reali e comprovate situazioni di fabbisogno abitativo. Per questo motivo la Pubblica Amministrazione può assegnare temporaneamente alloggi.

ASSEGNAZIONE TEMPORANEA: LE MODALITÀ

Alla Sezione per la Gestione dell’Edilizia Residenziale, Sovvenzionata e Cooperative – Ufficio del Lavoro vengono presentate e trasmesse le domande di coloro che, per situazioni familiari, lavorative, gravi necessità economiche o per condizioni fisiche, necessitano di una immediata ed urgente sistemazione abitativa. A tal fine, su delibera del Congresso di Stato, la Sezione per la Gestione dell’Edilizia Residenziale, Sovvenzionata e Cooperative – Ufficio del Lavoro provvede al convenzionamento per la cessione temporanea delle abitazioni disponibili.

Tali convenzioni dovranno obbligatoriamente prevedere: a) il motivo che ha portato al convenzionamento; b) la durata di occupazione dell’abitazione, che non potrà comunque essere superiore ai ventiquattro mesi; c) il canone di locazione fissato sulla base dell’Indicatore della Condizione Economica per l’Equità (ICEE) di cui all’articolo 67, comma 5, della Legge 21 dicembre 2017 n.147; d) l’impossibilità di subentro per gli eredi non conviventi in caso di morte dell’assegnatario. La durata di cui al comma 2, lettera b) – rimarca il Decreto Legge numero 2 del 2 gennaio 2018 – può essere prorogata dal Congresso di Stato in caso di permanenza accertata delle condizioni previste dalla normativa.

CONDIZIONI DI ASSEGNAZIONE

L’assegnazione è personale e non dà possibilità a terzi di occupare l’alloggio. La convenzione pertanto deve indicare i nominativi delle persone autorizzate ad occupare l’alloggio. È cura della Sezione per la Gestione dell’Edilizia Residenziale, Sovvenzionata e Cooperative – Ufficio del Lavoro procedere a costanti verifiche del rispetto delle condizioni che hanno portato alla sottoscrizione della convenzione. La Sezione per la Gestione dell’Edilizia Residenziale, Sovvenzionata e Cooperative – Ufficio del Lavoro, sottoscritta la convenzione da parte del Segretario di Stato competente per materia e dall’assegnatario, la trasmette alla Commissione per la Gestione dell’Edilizia Residenziale la quale ne prende atto nella sua più prossima seduta.

DECADENZA DELL’ASSEGNAZIONE

Il Congresso di Stato delibera, su proposta della Sezione per la Gestione dell’Edilizia Residenziale, Sovvenzionata e Cooperative – Ufficio del Lavoro, la decadenza dall’assegnazione dell’alloggio nei confronti di chi non provvede al pagamento del canone di locazione entro tre mesi dal termine pattuito; ha ceduto a terzi, a qualsiasi titolo, in tutto o in parte, l’alloggio assegnatogli; non abita stabilmente l’alloggio; ha mutato la destinazione d’uso dell’alloggio; ha usato l’alloggio per attività illecite; non versa più in reali e comprovate situazioni di fabbisogno abitativo. La delibera di decadenza deve indicare la data in cui l’alloggio deve essere lasciato libero. Nei casi di cui al comma 1 (“non provvede al pagamento del canone di locazione entro tre mesi dal termine pattuito”), il Congresso di Stato in presenza di ulteriori circostanze documentate che ne giustificano ugualmente la concessione, può deliberare ugualmente l’assegnazione o la prosecuzione della stessa. La documentazione deve essere presentata alla Sezione per la Gestione dell’Edilizia Residenziale, Sovvenzionata e Cooperative – Ufficio del Lavoro che, effettuata l’istruttoria, la trasmette al Congresso di Stato.

NORME TRANSITORIE

Fino all’istituzione dell’Indicatore della Condizione Economica per l’Equità (ICEE) (secondo quanto previsto dall’articolo 67, comma 5, della Legge n. 147 del 2017), il Congresso di Stato, determina il canone di locazione in base a quanto previsto all’articolo 23 della Legge numero 110 del 1994 e successive modifiche e, tramite la Sezione per la Gestione dell’Edilizia Residenziale, Sovvenzionata e Cooperative – Ufficio del Lavoro, può richiedere all’interessato di depositare tutta la documentazione che ritiene necessaria per appurarne la reale situazione economica e a tal fine può anche richiedere a Banca Centrale il rilascio dell’indicazione dei rapporti bancari esistenti in territorio intestati al medesimo interessato.

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