Ufficio Tributario: precisazioni sulla patrimoniale

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San Marino. In considerazione dei numerosi quesiti posti dai contribuenti, ad integrazione e precisazione della Circolare applicativa della Segreteria di Stato per le Finanze e Bilancio prot. n. 00102295/2018 del 17 settembre 2018, si forniscono le seguenti precisazioni:

le polizze di previdenza integrativa sono polizze di capitalizzazione e pertanto incluse nel punto 2) dell’allegato A del Decreto Delegato n. 71/2018;

le polizze di previdenza integrativa obbligatoria in forza di disposizioni legislative sono escluse dall’imposta sulle attività finanziarie di cui al Decreto Delegato n.,71/2018 ;

le polizze di previdenza integrativa volontaria (es FONDISS volontario, fondi pensione aziendali) sono ricomprese nel punto 2) dell’Allegato A del Decreto Delegato n. 71/2018;

con riferimento alle polizze di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione, il valore complessivo capitalizzato per la determinazione della soglia di cui al comma 4 lettera ebis) dell’art. 11 del D.D. n. 71/2018 va determinato considerando il valore di rimborso/riscatto al 31/12/2017;

nelle attività finanziarie si intendono ricomprese le quote in società di capitali e di persone (S.r.l., S.n.c. ecc.) estere, detenute da persone fisiche residenti;

le attività finanziarie di cui all’allegato A del Decreto Delegato n. 71/2018 detenute all’estero da persone fisiche residenti che svolgono attività d’impresa o di lavoro autonomo in forma individuale, ancorché attinenti o strumentali all’attività esercitata in territorio o all’estero, sono assoggettate all’imposta patrimoniale di cui all’art. 11 del Decreto Delegato n.71/2018;

le cooperative di abitazione e le cooperative a responsabilità limitata sono assoggettate all’imposta patrimoniale di cui all’art. 12 del Decreto Delegato n. 71/2018;

si precisa che le società, costituite nel 2017 ma che hanno avuto il rilascio della licenza nel 2018, sono tenute a pagare l’imposta di cui all’art. 12 del Decreto Delegato n. 71/2018 sulla base delle risultanze del patrimonio netto al 31/12/2017;

con riferimento alle società ed enti assimilati, la dichiarazione di cui al comma 8 dell’art. 12 del D.D. n. 71/2018 deve essere sempre presentata, anche quando il valore del patrimonio netto risulti 0,00 o inferiore a 0,00 ;

nelle liquidazioni volontarie e d’ufficio, ai fini del calcolo del patrimonio netto imponibile, il valore da considerare è il capitale netto di liquidazione risultante dalla relazione al bilancio iniziale di liquidazione redatta dal liquidatore ai sensi del comma l dell’art. 111 della Legge n. 47/2006 e successive modifiche ed integrazioni ;

le società radiate dal Registro delle società prima dell’entrata in vigore del Decreto Delegato n. 71/2018 non sono assoggettate all’imposta di cui all’art. 12;

le stabili organizzazioni in territorio sammarinese di società estere non sono assoggettate all’imposta patrimoniale di cui all’art. 12 del D. D. n. 71/2018.

 

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