La patrimoniale slitta al 30 novembre: il decreto ufficiale

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DECRETO – LEGGE 17 ottobre 2018 n.133

  1. Il comma 1, dell’articolo 5, del Decreto Delegato 25 giugno 2018 n.71 è così sostituito:

“1. L’imposta è autoliquidata dal soggetto passivo, il quale provvede al relativo pagamento entro il 30 novembre 2018 sulla base del prospetto trasmesso dall’Ufficio Tecnico del Catasto, con l’importo dell’imposta dovuta, che dovrà pervenire entro il 15 settembre 2018.”.

Art.2

  1. Il comma 9, dell’articolo 11, del Decreto Delegato n.71/2018 è così sostituito:

“9. La dichiarazione del soggetto passivo deve essere compilata in via telematica e trasmessa entro il 30 novembre 2018 secondo le istruzioni fornite dall’Ufficio Tributario. E’ esonerato dalla presentazione della dichiarazione il soggetto passivo che detiene solamente attività finanziarie assoggettate all’addebito previsto al comma 6.”.

Art.3

  1. Il comma 10, dell’articolo 11, del Decreto Delegato n.71/2018 è così sostituito:

“10. L’imposta è autoliquidata dal soggetto passivo, il quale provvede al relativo versamento entro il 30 novembre 2018, salvo quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 6.”.

Art.4

  1. Il comma 8, dell’articolo 12, del Decreto Delegato n.71/2018 è così sostituito:

“8. La dichiarazione deve essere compilata in via telematica e trasmessa entro il 30 novembre 2018 secondo le istruzioni fornite dall’Ufficio Tributario.”.

Art.5

  1. Il comma 9, dell’articolo 12, del Decreto Delegato n.71/2018 è così sostituito:

“9. L’imposta è autoliquidata dal soggetto passivo, il quale provvede al relativo versamento entro il 30 novembre 2018, salvo quanto disposto dal comma 1 dell’articolo 6.”

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