San Marino. Emendamento presentato dal GOVERNO aggiuntivo all’articolo 37 bis Art.37 bis

(Imposta sulla ricchezza detenuta all’estero)
- Per gli esercizi 2018, 2019 e 2020 è istituita l’imposta sulla ricchezza detenuta all’estero sul valore delle somme di denaro depositate sui conti correnti, titoli, strumenti e prodotti finanziari ad esclusione delle polizze di assicurazione sulla vita e fondi pensione. L’imposta è dovuta dal soggetto persona fisica in base al valore medio della ricchezza all’estero, così come identificato dal quadro “M” della dichiarazione dei redditi presentata all’Ufficio Tributario.
- L’imposta non è dovuta quando il valore complessivo detenuto dal soggetto passivo è inferiore ad euro 10.000,00.
- L’ammontare dell’imposta è pari al 1,5% del valore delle ricchezza detenuta all’estero ed è autoliquidata dal soggetto passivo, il quale provvede al relativo pagamento entro il 15 ottobre di ogni anno.
- Le persone fisiche che hanno ottenuto o che otterranno la residenza nella Repubblica di San Marino in applicazione del Titolo II e dell’articolo 22 bis della Legge 27 giugno 2013 n. 71, introdotto con l’articolo 11 della Legge 29 settembre 2017 n. 115 e dell’articolo 16 bis, introdotto con l’articolo 19 della Legge 7 agosto 2017 n. 94, dell’articolo, articolo 16, comma 3 e comma 3-bis della Legge 28 giugno 2010 n. 118 non sono tenute al pagamento dell’imposta.
- Le misure di cui al presente articolo non si applicano al contribuente che entro il 30 settembre 2019 effettuerà il rimpatrio fisico delle somme detenute all’estero di cui al quadro “M” del precedente comma 1.
- Le modalità di applicazione del presente articolo vengono definitive con apposito decreto delegato entro il 31 marzo 2019.
