Moratoria per debitori ISS correntisti di Banca CIS

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San Marino. Visto il protrarsi del blocco dei pagamenti in Banca CIS, l’Istituto per la Sicurezza Sociale rende noto che, come già disposto il 25 gennaio scorso, è possibile usufruire della moratoria sui debiti scaduti come previsto dall’art. 2 del Decreto Legge 28 novembre 2011 n.186 “Misure urgenti a sostegno dei depositanti di banche in regime di sospensione dei pagamenti”.

Si ricorda che i “Beneficiari della moratoria di cui al presente articolo sono tutti i clienti della banca in amministrazione straordinaria che, per effetto del provvedimento di sospensione dei pagamenti assunto dai Commissari, pur disponendo di somme liquide di importo sufficiente, in relazione a depositi detenuti o affidamenti in essere presso la banca medesima, si trovano nell’oggettiva impossibilità di onorare i propri debiti verso la Pubblica Amministrazione Allargata o verso imprese finanziarie sammarinesi (rate mutuo/prestiti, canoni leasing, premi assicurativi ecc.), non disponendo di fonti di provvista alternative presso altri intermediari finanziari, di importo sufficiente e di immediata disponibilità”.

Chi rientra in tali condizioni, ha diritto a una proroga della scadenza del debito di durata corrispondente all’intera durata del regime di sospensione dei pagamenti, senza applicazione di penali, clausole risolutive, interessi di mora, sovrattasse, interruzioni nell’utenza di pubblici servizi e forniture energetiche, o altre misure di natura o effetto sanzionatorio.

Per usufruire della moratoria, il cliente dovrà sottoscrivere e consegnare ai soggetti indicati in precedenza, l’autocertificazione redatta secondo il modello allegato alla delibera del Coordinamento della Vigilanza e disponibile anche sul sito ISS (ww.iss.sm). L’autocertificazione andrà consegnata agli uffici ISS ai quali viene richiesta la moratoria dei pagamenti.

Si ricorda inoltre che il pagamento tardivo dovrà comunque avvenire entro 5 giorni da termine della sospensione dei pagamenti e la non applicabilità degli interessi e sanzioni dovrà essere richiesta dal contribuente con dichiarazione attestante le condizioni sopra indicate.

Si rammenta infine che, come stabilito dal Titolo VI della Legge 159/2011, chiunque dovesse rendere dichiarazioni false nel modulo di autocertificazione è punito ai sensi delle norme penali vigenti.

 

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