Sulla sentenza del Collegio Garante di Costituzionalità delle Norme

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Adesso.sm esprime viva soddisfazione per la sentenza con cui il Collegio Garante di Costituzionalità delle Norme ha dichiarato la legittimità costituzionale delle norme inerenti i compiti del Dirigente del tribunale e più precisamente dell’art. 2 della legge qualificata 26 febbraio 2019 n. 1.

Ventiquattro consiglieri di opposizione avevano presentato ricorso al Collegio, portando sul piano giuridico/costituzionale obiezioni e contrasti politici volti a sollevare allarmismi e ad accusare governo e maggioranza ingiustamente.

Anche in questa occasione, come più volte in precedenza, sono state dichiarate inammissibili o infondate le contestazioni e smentiti gli assunti delle opposizioni, dunque ancora una volta nessun colpo di Stato ma un’azione nel solco del pieno rispetto costituzionale.

Nel merito, il Collegio dichiara che la norma impugnata è costituzionale sotto molteplici profili.

In primo luogo, la possibilità di nominare nella funzione di Dirigente del tribunale un soggetto esterno alla magistratura è del tutto legittima, così come introdotta già dal 2011 ed aggiornata con la legge qualificata votata dal Consiglio Grande e Generale nel febbraio scorso. Il dirigente non svolge funzioni giurisdizionali ma amministrative ed organizzative (come già diceva la legge qualificata 45 del 2003 per il Magistrato Dirigente). Ciò fa cadere il castello di carte costruito dall’opposizione per contrastare norme correttamente inserite nel nostro ordinamento e nel suo pieno rispetto.

Inoltre, la presenza del Dirigente nel Consiglio Giudiziario, sia Ordinario sia Plenario, è non solo legittima ma anche indispensabile per assicurare tutte le esigenze ed istanze del tribunale e dei giudici che rappresenta. Ciò non lede affatto l’indipendenza della magistratura e non contraddice le raccomandazioni internazionali richiamate dai ricorrenti (che, peraltro, costituirebbero orientamenti non vincolanti giuridicamente).

Le attività affidate al Dirigente sono di natura amministrativa e non di natura giurisdizionale e dunque legittimamente attribuite ad un dirigente non magistrato: coordinamento delle attività, distribuzione del lavoro, attribuzione di fascicoli a pool, ad esempio. Al riguardo, il Collegio Garante (addirittura d’ufficio) si riserva separato approfondimento su un’unica e residuale attività di sorveglianza affidata al Dirigente del tribunale in caso di superamento dei termini per le indagini.

La nomina del supplente è attribuita dal Consiglio Giudiziario Ordinario (e non dal dirigente, come indicato dai consiglieri di opposizione) ed anch’essa non solo è legittima ma è anche opportuna, perché volta a garantire continuità ed efficienza in caso di impedimento del dirigente.

Ancora una volta, dunque, a fronte di una conflittualità portata dall’opposizione in tutte le sedi ed a tutti i livelli istituzionali, comprese sollecitazioni rivolte da consiglieri di opposizione ad organismi internazionali affinché nominassero San Marino – cosa puntualmente non verificatasi – con dispendio di energie preziose, si conferma la validità delle norme proposte dalla maggioranza ed adottate dal Consiglio Grande e Generale a seguito di un leale impegno a favore della Repubblica e dei sammarinesi.

Il ricorso, peraltro, non si preoccupa di individuare esattamente le norme contestate, tanto che i commi interessati li deve circoscrivere (e svelare) il collegio; ignora che la possibilità di affidare la funzione dirigente a soggetto esterno alla magistratura fosse già presente dal 2011 e che già una legge del 2003 chiariva le funzioni del Magistrato Dirigente; sostiene (ingiustamente) che il dirigente deleghi al supplente propri poteri quando invece la delega è attribuita per decisione del Consiglio Giudiziario Ordinario; richiama orientamenti di organizzazioni internazionali come fossero norme di grado superiore mentre non hanno alcuna influenza giuridica.

Adesso.sm

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