DECRETO – LEGGE 4 aprile 2020 n.59 – Proroga decreto misure di contenimento

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Art. 1
(Proroga del Decreto – Legge 20 marzo 2020 n.52 e successive modifiche)
1. Le disposizioni del Decreto – Legge 20 marzo 2020 n. 52 “Misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza da Covid-19 (Coronavirus)”, così come modificate dal Decreto – Legge 29 marzo 2020 n.55, sono prorogate fino alle ore 24.00 del 20 aprile 2020.
CAPO II
Modifiche al Decreto – Legge 20 marzo 2020 n.52 e successive modifiche
Art. 2
(Modifica dell’articolo 1, comma 1, lettera r), del Decreto – Legge n.52/2020 e successive
modifiche)
1. La lettera r), comma 1, dell’articolo 1 del Decreto-Legge n.52/2020 e successive modifiche è così sostituita:
“r) sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri fatto salvo il servizio minimo per le sepolture secondo le disposizioni impartite per i servizi pubblici essenziali;”.
Art. 3
(Proroga delle ferie giudiziarie di cui all’articolo 1, comma 1, lettera cc), del Decreto – Legge 20 marzo 2020 n.52 e successive modifiche)
1. Il periodo di ferie giudiziarie straordinarie, così come disciplinata dall’articolo 1, comma 1, lettera cc) del Decreto – Legge 20 marzo 2020 n. 52 e successive modifiche è prorogato fino al 20 aprile 2020.
Art. 4
(Modifica dell’articolo 2, del Decreto – Legge 20 marzo 2020 n.52 e successive modifiche)
1. All’articolo 2 del Decreto – Legge 20 marzo 2020 n.52 e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 15 bis e 15 ter:
“15 bis.La violazione delle limitazioni di cui al presente articolo da parte delle attività di cui
all’Allegato n.2 del presente decreto – legge, delle farmacie nonché delle attività delle filiere che forniscono beni e servizi per le tipologie di cui all’Allegato n. 2 del presente decreto – legge (laboratori produttivi di generi alimentari e similari) è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa pari ad euro 2.000,00 (duemila/00).
15 ter. Per la sanzione di cui al precedente comma è esclusa la facoltà di oblazione volontaria.”.
CAPO III
Modifiche al Decreto – Legge 29 marzo 2020 n.56
Art. 5
(Modifica dell’articolo 8, del Decreto – Legge 29 marzo 2020 n.56)
1. E’ abrogato l’articolo 8 del Decreto – Legge 29 marzo 2020 n.56.
CAPO IV
Misure straordinarie di proroga termini relativi all’Agenzia di Informazione
Finanziaria
Art. 6
(Misure straordinarie di proroga termini relativi all’Agenzia di Informazione Finanziaria)
1. Per l’intero periodo di vigenza delle misure straordinarie di contenimento previste dal
presente decreto – legge, eventualmente prorogato per effetto di successivi atti normativi aventi  analogo contenuto e finalità, sono sospesi i termini di scadenza dei seguenti procedimenti o attività di competenza della dell’Agenzia di Informazione Finanziaria:
a) procedimenti sanzionatori, inclusi i termini per l’avvio, quelli endoprocedimentali e di
irrogazione;
b) consegna rapporti ispettivi riferiti all’attività ispettiva in corso;
c) riscontri ad altre Autorità o Uffici della Pubblica Amministrazione ai sensi delle vigenti leggi o protocolli di intesa;
d) pubblicazione periodica di dati, rendicontazioni e relazioni, ivi inclusa la Relazione Annuale al Consiglio Grande e Generale;
e) rendiconto sulla gestione e documento di previsione dei costi trasmesse al Comitato per il Credito e il Risparmio di cui all’articolo 2 della Legge 17 giugno 2008 n.92 e successive
modifiche.
Dato dalla Nostra Residenza, addì 4 aprile 2020/1719 d.F.R.

Il Decreto:
https://www.consigliograndeegenerale.sm/on-line/articolo17013973.html

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