San Marino, riforma sistema pensionistico in attesa da anni

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Purtroppo, per quello che riguarda San Marino, la famosa e tanto attesa riforma del sistema pensionistico, garantito sin dall’insediamento dell’ormai ex Governo entro fine 2018 e poi entro settembre 2019, è sempre in alto mare e chissà quando verrà approntata, se andrà bene sarà entro il 2020.

Questa la bozza quasi definitiva di marzo 2019.

PROGETTO DI LEGGE DI RIFORMA DEL SISTEMA PREVIDENZIALE – Marzo 2019

Art. 1 (Finalità) 1. Con la presente legge si intende garantire una migliore sostenibilità dell’intero sistema pensionistico e una maggior adeguatezza delle prestazioni previdenziali riconosciute a tutti i lavoratori, con particolare riguardo alle giovani generazioni, ai sensi dell’art. 9, comma secondo, della Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell’ordinamento sammarinese. 2. L’intervento normativo è inteso a rivedere, con rispetto degli istituti e tradizioni esistenti, le regole vigenti, per garantire una maggiore flessibilità dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico, senza minare la stabilità di sistema dei fondi pensione della Repubblica. 3. La revisione del sistema previdenziale pubblico e a contribuzione obbligatoria deve necessariamente essere accompagnata nel breve periodo dall’introduzione di principi e regole volte all’affinamento della disciplina e dello sviluppo della previdenza complementare e di forme di assistenza integrative, ciò nei limiti e nel rispetto del ruolo dello Stato nella materia della sicurezza sociale.

Art. 2 (Estensione del periodo di riferimento per il calcolo del reddito ai fini del calcolo della pensione) 1. A decorrere dal primo luglio 2019, per tutti i contributi versati successivamente a tale data, ai fini del calcolo della pensione si terrà conto del reddito medio percepito dall’interessato nel corso dell’intera vita professionale o lavorativa. I redditi percepiti sono attualizzati ai fini del calcolo della pensione dell’indice dei prezzi al consumo registrata nell’anno precedente per le famiglie di operai e impiegati reso noto dall’Ufficio Programmazione Economica.

Art. 3 (Modifica della misura delle prestazioni) 1. Con decorrenza dal 1° gennaio 2020 ed esclusivamente sui periodi contributivi maturati da questa data, le percentuali di cui all’articolo 3 punto 1 della Legge n. 157/2005, sono così modificate: 1,75% applicato al 50% del tetto retributivo utile ai fini pensionistici, di cui al Decreto 2 febbraio 2005 n. 19 e successive modificazioni, ed all’1% sull’importo eccedente e comunque fino al tetto retributivo.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, a modifica della disciplina vigente circa le modalità di determinazione della misura delle prestazioni pensionistiche dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, dei lavoratori autonomi e dei liberi professionisti, la pensione mensile è pari, per ogni anno di contribuzione al X,X % applicato al tetto retributivo utile ai fini pensionistici, di cui al Decreto 2 febbraio 2005 n. 19 e successive modificazioni.

2. Nei prossimi 4 anni, a partire dal 1° gennaio 2020, i lavoratori obbligatoriamente iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Autonomi saranno assoggettati alle seguenti aliquote:

2020 2021 2022 2023 Commercianti 22,75% 23,50% 24,25% 25,00% Liberi professionisti 22,75% 23,50% 24,25% 25,00% Artigiani 22,75% 23,50% 24,25% 25,00% Agenti e Mediatori 22,75% 23,50% 24,25% 25,00% Imprenditori 22,75% 23,50% 24,25% 25,00%

3. L’aliquota del contributo al Fondo Pensioni obbligatorio, a carico dei lavoratori dipendenti, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, viene incrementata nella misura dello 0,50% per ogni anno sino al 2023. Con le medesime modalità e per lo stesso periodo l’aliquota del contributo al Fondo Pensioni Dipendenti a carico dei datori di lavoro, viene incrementata nella misura dello 0,25% per ogni anno.

Art. 4 (Limitazione degli effetti del tetto retributivo ai fini del calcolo della pensione) 1. La misura della contribuzione per la parte eccedente il reddito da lavoro superiore a 100.000 euro è fissata nella misura del 4%. Per i lavoratori dipendenti la misura della contribuzione in eccesso al valore precedentemente indicato è pari a un 1% in capo al datore di lavoro e un 3% in capo al lavoratore stesso. 2. L’insieme dei contributi di cui al comma 1 è destinato alla gestione previdenziale di riferimento. 3. Il valore di reddito di cui al comma 1 è aggiornato con decreto dal Congresso di Stato su base triennale in ragione dell’aumento del costo della vita per famiglie e operai.

Tale disposto andrebbe a parificare le condizioni tra i lavoratori autonomi che oggi vedono una categoria, quella dei liberi professionisti, avere un trattamento di favore in termini di calcolo della misura dei contributi da versare. La norma di riferimento è la seguente:
Legge n. 156/1990
Art.17
(Contributi al Fondo Pensioni lavoratori autonomi) Le aliquote dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori autonomi, da calcolarsi sui redditi imponibili dichiarati agli effetti dell’Imposta Generale sui redditi, fermi restando i minimi convenzionali di cui all’art.1 della Legge 11 febbraio 1983 n.15 sono ridotte come segue: a) l’aliquota del contributo al Fondo Pensioni previsto dal terzo comma dell’art.5 della Legge 11 febbraio 1983, n.15, così modificato dall’art.1 della Legge 20 dicembre 1984 n.117, è ridotta al 2% solo per i liberi professionisti sulla parte di reddito che eccede il tetto massimo su cui è calcolata la pensione a norma dell’art.32, ultimo comma, della Legge 11 febbraio 1983 n.15; b) l’aliquota del medesimo contributo di cui alla precedente lettera a) è ridotta al 2% a richiesta degli interessati, anche sulla parte di reddito che non eccede il summenzionato tetto massimo, per i contribuenti che abbiano già compiuto il 65 anno di età o che abbiano già effettuato regolarmente le contribuzioni per almeno 35 anni e che continuino l’attività di lavoro autonomo; in tali casi la pensione, quando viene richiesta, è calcolata prendendo come base i redditi degli ultimi dieci anni solari anteriori alla richiesta di riduzione del contributo, rivalutati in base alle variazioni dell’indice annuo del costo della vita tra l’anno solare cui si riferiscono i redditi e quello precedente la decorrenza della pensione. I liberi professionisti che abbiano contribuito al Fondo Pensioni fin dall’entrata in vigore della Legge 5 luglio 1968, n.27, entro i due anni successivi all’entrata in vigore della presente legge, possono effettuare versamenti in un’unica soluzione fino a 5 anni di contribuzioni al loro fondo pensioni, da aggiungersi a quelli già effettuati in precedenza per il calcolo della pensione di cui al titolo III della Legge 11 febbraio 1983, n.15. Le contribuzioni si calcolano sulla media dei redditi dichiarati negli ultimi 5 anni anteriori al versamento delle contribuzioni, rivalutati in base alle variazioni dell’indice annuo del corso della vita tra l’anno solare cui si riferiscono i redditi e quello precedente il versamento. I 5 anni riscattati non hanno valore ai fini del calcolo dell’importo della pensione da erogare.

Art. 5 (Revisione del contributo di solidarietà) 1. Dall’entrata in vigore della presente legge, il contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici in corso di erogazione è pari a: ‐ per l’importo complessivo di pensione, facente capo ad unico titolare derivante anche da cumulo di pensioni, da € 1.100,01 a € 1,300,00 l’aliquota sulla parte eccedente € 1.100,01 è pari al 4,00%; ‐ per l’importo complessivo di pensione, facente capo ad unico titolare derivante anche da cumulo di pensioni, da € 1.300,01 a € 1,500,00 l’aliquota sulla parte eccedente € 1.300,01 è pari al 8,00%; ‐ per l’importo complessivo di pensione, facente capo ad unico titolare derivante anche da cumulo di pensioni, da € 1.500,01 a € 1,750,00 l’aliquota sulla parte eccedente € 1.500,01 è pari al 12,00%; ‐ per l’importo complessivo di pensione, facente capo ad unico titolare derivante anche da cumulo di pensioni, da € 1.750,01 a € 2,000,00 l’aliquota sulla parte eccedente € 1.750,01 è pari al 18,00%; ‐ per l’importo complessivo di pensione, facente capo ad unico titolare derivante anche da cumulo di pensioni, da € 2.000,01 a € 2,500,00 l’aliquota sulla parte eccedente € 2.000,01 è pari al 25,00%; ‐ per l’importo complessivo di pensione, facente capo ad unico titolare derivante anche da cumulo di pensioni, da € 2.500,01 a € 3,000,00 l’aliquota sulla parte eccedente € 2.500,01 è pari al 30,00%; ‐ per l’importo complessivo di pensione, facente capo ad unico titolare derivante anche da cumulo di pensioni, da € 3.000,01 a € 3,500,00 l’aliquota sulla parte eccedente € 3.000,01 è pari al 35,00%; ‐ per l’importo complessivo di pensione, facente capo ad unico titolare derivante anche da cumulo di pensioni, da € 3.500,01 a € 4,000,00 l’aliquota sulla parte eccedente € 3.500,01 è pari al 40,00%;

‐ per l’importo complessivo di pensione, facente capo ad unico titolare derivante anche da cumulo di pensioni, da € 4.000,01 a € 5,000,00 l’aliquota sulla parte eccedente € 4.000,01 è pari al 40,00%; ‐ per l’importo complessivo di pensione, facente capo ad unico titolare derivante anche da cumulo di pensioni, da € 5.000,01 a € 6,000,00 l’aliquota sulla parte eccedente € 5.000,01 è pari al 45,00%; ‐ per l’importo complessivo di pensione, facente capo ad unico titolare derivante anche da cumulo di pensioni, eccedente € 6.000,00 l’aliquota sulla parte eccedente è pari al 45,00% I contributi di solidarietà di cui al presente articolo sono trattenuti direttamente dall’Istituto per la Sicurezza Sociale al tempo dell’erogazione delle prestazioni pensionistiche e destinate ai singoli fondi pensione in ragione del disavanzo tecnico registrato e in funzione delle esigenze di sostenibilità degli stessi.
“Art. 5 1. Dall’entrata in vigore della presente legge, è previsto un contributo di solidarietà di natura fiscale sui trattamenti pensionistici in corso di erogazione pari al …% del trattamento calcolato secondo i dettami di legge e in ragione del pro rata temporis e il valore che avrebbe lo stesso trattamento se calcolato integralmente in funzione delle previsioni di cui alla presente legge. 2. Il contributo di solidarietà di cui al presente articolo è riscosso e trattenuto direttamente dall’Istituto per la Sicurezza Sociale al tempo dell’erogazione delle prestazioni pensionistiche e destinato ai singoli fondi pensione in ragione del disavanzo tecnico registrato e in funzione delle esigenze di sostenibilità degli stessi.”.

Art. 6 (Quota 103) 1. I soggetti assicurati, ad esclusione dei lavoratori di cui alle lettere a) e d) dell’articolo 1 della Legge n.15/1983, che abbiano maturato un’anzianità contributiva pari a 40 anni ed un’età anagrafica di almeno 63 anni maturano il diritto alla prestazione pensionistica indipendentemente dai requisiti previsti all’articolo X della presente legge. 2. Gli assicurati maturano il diritto alla pensione di anzianità sulla base delle condizioni di cui al comma 1 che precede ovvero qualora la somma fra l’età anagrafica e l’anzianità contributiva raggiunga quota 103. In quest’ultimo caso, la misura della prestazione viene ridotta, in modo permanente, delle seguenti percentuali:
‐ qualora l’assicurato abbia maturato i 60 anni di età: 20% ‐ qualora l’assicurato abbia maturato i 61 anni di età: 15% ‐ qualora l’assicurato abbia maturato i 62 anni di età: 12% 3. Dal primo gennaio 2020, in deroga alle previsioni di cui al comma 1, l’accesso alla prestazione pensionistica ordinaria di anzianità è possibile con un’anzianità contributiva pari a 40 anni ed un’età anagrafica di almeno 61 anni. 4. Successivamente al primo gennaio 2021 e sino al 31 dicembre 2021, sempre in deroga alle previsioni di cui al comma 1, l’accesso alla prestazione pensionistica ordinaria di anzianità è possibile con un’anzianità contributiva pari a 40 anni ed un’età anagrafica di almeno 62 anni. 5. Per i periodi individuati nei due commi che precedono, è possibile accedere alla prestazione pensionistica ordinaria di anzianità qualora la somma tra l’età anagrafica e l’anzianità contributiva raggiunga quota 101, per il periodo di cui al comma 3, e 102, per il periodo di cui al comma 4. In quest’ultimo caso, la misura della prestazione viene ridotta, in modo permanente, delle seguenti percentuali: – qualora all’assicurato manchino tre anni per il raggiungimento del requisito anagrafico di cui ai commi 3 e 4: 20% – qualora all’assicurato manchino 2 anni per il raggiungimento del requisito anagrafico di cui ai commi tre e quattro: 15% – qualora all’assicurato manchi un anno per il raggiungimento del requisito anagrafico di cui ai commi 3 e 4: 12% 6. Le percentuali di cui ai commi 2 e 5 verranno definite per ogni frazione di anno. 7. Ai fini del calcolo del requisito contributivo si tiene conto anche dei periodi in cui il singolo abbia contribuito in via esclusiva alla gestione separata di cui all’art. 4 della legge 5 ottobre 2011, n. 158. esente articolo non troveranno applicazione per i lavoratori coinvolti in accordi di mobilità sottoscritti prima dell’entrata in vigore della presente legge, con contestuale diritto al prepensionamento.

Art. 7 (Tutela carriere contributive lunghe) Dall’entrata in vigore della presente legge l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia avviene in misura piena e senza alcuna penalizzazione al soddisfacimento dei seguenti requisiti: ‐ 60 anni di età con un minimo di 46 anni di contribuzione; ‐ 61 anni di età con un minimo di 44 anni di contribuzione; ‐ 62 anni di età con un minimo di 42 anni di contribuzione.

Art. 8 (Anticipazione e ritardo dell’accesso alla pensione di vecchiaia) 1. A partire dal primo gennaio 2021, è possibile anticipare o ritardare l’accesso alla pensione di vecchiaia con le seguenti penalizzazioni o incentivi per la componente di pensione calcolata con il metodo di calcolo retributivo: – uscita anticipata a 63 anni con almeno 32 anni di contributi con penalità a titolo definitivo sul trattamento pensionistico di vecchiaia del %; – uscita anticipata a 64 anni con almeno 28 anni di contributi con penalità a titolo definitivo sul trattamento pensionistico del %; – uscita anticipata a 65 anni con almeno 24 anni di contributi con penalità a titolo definitivo del %; – uscita ritardata a 67 anni con almeno 20 anni di contributi con incentivo a titolo definitivo del % – uscita ritardata a 68 anni con almeno 20 anni di contributi con incentivo a titolo definitivo del %; – uscita ritardata a 69 anni (con almeno 20 anni di contributi) con incentivo a titolo definitivo del %.

2. Ai fini del calcolo del requisito contributivo si tiene conto anche dei periodi in cui il singolo abbia contribuito in via esclusiva alla gestione separata di cui all’art. 4 della legge 5 ottobre 2011, n. 158.

Art. 9 (Trattamento parziale anticipato di vecchiaia -Part time pensionistico) 1. I contratti collettivi di settore di cui alla legge 9 maggio 2016, n. 59 possono prevedere, previo accordo del singolo datore e lavoratore interessato, l’accesso parziale e anticipato del lavoratore al trattamento pensionistico di vecchiaia. 2. I contratti collettivi di settore di cui alla legge 9 maggio 2016, n. 59 possono prevedere che il diritto al pensionamento cui al comma precedente possa essere conseguito con almeno 5 anni di anticipo rispetto ai requisiti anagrafici di legge, tempo per tempo, vigenti, a patto che il lavoratore abbia maturato almeno … anni di contribuzione al tempo della richiesta di pensionamento anticipato. Il calcolo dei 5 anni di anticipo deve essere effettuato con riguardo all’età ordinaria di pensionamento di vecchiaia e non con riguardo a quella diversamente valida per l’accesso anticipato alla pensione di vecchiaia di cui all’art. …. 3. A fronte della domanda di accesso al trattamento parziale anticipato della pensione di vecchiaia, il lavoratore, in accordo con il proprio datore di lavoro, ha diritto ad una riduzione pari al 50% del proprio orario di lavoro e, contestualmente, il datore di lavoro è tenuto a corrispondergli un salario ridotto della medesima percentuale. Il lavoratore e il datore di lavoro restano obbligati alla contribuzione a fini pensionistici per la sola quota di salario effettivamente percepita dal lavoratore stesso in seguito all’accesso al trattamento parziale anticipato di vecchiaia. 4. Il lavoratore che richieda l’accesso parziale anticipato al pensionamento di vecchiaia avrà diritto per il tempo del part time al 50% dell’ammontare di pensione maturata al tempo della domanda. 5. Maturati i requisiti per l’accesso al trattamento di pensionamento di vecchiaia ordinario e cessata l’attività lavorativa, il lavoratore ha diritto a percepire una pensione di vecchiaia pari al …% di quella a cui avrebbe avuto diritto al tempo della domanda di accesso al trattamento pensionistico parziale anticipato.

6. I contratti collettivi di settore di cui alla legge 9 maggio 2016, n. 59 individuano le categorie di lavoratori interessati dalla presente disposizione e ogni altro limite o condizione, in ogni caso nel rispetto delle previsioni fissate dalla presente legge.

Art. 10 (Soppressione della Gestione Separata) 1. Dall’entrata in vigore della presente legge non sono previste nuove iscrizioni alla Gestione Separata di cui alla Legge 5 ottobre 2011, n. 158. Conseguentemente, per tutte le future iscrizioni, i soggetti elencati all’art. 4 della Legge 5 ottobre 2011, n. 158, sono iscritti alla Gestione Lavoratori Autonomi. Le regole e i requisiti per il calcolo della pensione per questi soggetti sono quelle valide per quest’ultima Gestione. 2. In questo caso, non trova applicazione la misura minima di contribuzione annuale prevista per la Gestione Lavoratori Autonomi. Conseguentemente, nel caso in cui il contributo versato alla Gestione Lavoratori Autonomi non raggiunga il limite minimo eventualmente richiesto dalla normativa vigente, la contribuzione non varrà ai fini della maturazione dei requisiti per l’accesso al trattamento pensionistico ordinario. 3. La soppressione della Gestione Separata non incide su coloro che vi risultino già iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, rimanendo la stessa attiva sino al tempo della richiesta del trattamento pensionistico da parte dell’ultimo iscritto alla stessa, il cui trattamento sarà liquidato nei modi e nei termini di cui alla Legge 5 ottobre 2011, n. 158. 4. La soppressione della Gestione Separata lascia immutato il diritto dei pensionati alla liquidazione in rendita del trattamento pensionistico maturato presso quest’ultima Gestione prima dell’entrata in vigore della presente legge.
“Art. 10 (Nuove regole in materia di Gestione Separata) 1. In relazione alla contribuzione maturata nella Gestione Separata, l’importo della pensione dovuta è determinato secondo il metodo di calcolo contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi versati, al momento del pensionamento, per il coefficiente di trasformazione definito dalla tabella in uso per il calcolo della rendita pensionistica di cui alla L. 6 dicembre 2011, n. 191. 2. Il diritto alla prestazione pensionistica presso la Gestione Separata richiede, anche in totalizzazione, il soddisfacimento dei requisiti anagrafici e contributivi valevoli per l’accesso da parte dei lavoratori dipendenti ai trattamenti ordinari di anzianità o di vecchiaia e cinque anni di effettiva contribuzione alla gestione separata stessa, pari a 1080 giornate lavorative. 3. Qualora la rendita risultante al momento del pensionamento sia minore o uguale al 25% dell’integrazione speciale di cui alla Legge 25 febbraio 1998 n.15 e successive modifiche, non verrà liquidata la prestazione pensionistica. 4. Al fine di computare le frazioni di anno in rapporto all’età dell’assicurato all’atto del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato da un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell’età immediatamente superiore, e il coefficiente dell’età immediatamente inferiore a quella dell’assicurato e il numero dei mesi. 5. Ai fini di un eventuale cumulo dei periodi contributivi maturati nel Fondo Autonomi Gestione Separata con quelli maturati in altre categorie, il numero di contributi giornalieri, da utilizzare per la maturazione del diritto, è costituito dal prodotto che si ottiene moltiplicando per 18 il numero dei mesi e delle frazioni di mese per i quali, nell’anno considerato, è stato riscosso il contributo previdenziale previsto dalla legge. 6. I periodi contributivi maturati nella Gestione Separata possono essere cumulati ad altri periodi se non sovrapposti, ai soli fini del riconoscimento della maturazione del diritto alla pensione ordinaria”.
“Art. 11 (Opzione per la contribuzione di solidarietà per gli iscritti alla gestione separata ISS)

1. Gli iscritti alla gestione separata di cui all’art. 4 della legge 5 ottobre 2011, n. 158, in luogo della misura della contribuzione fissata dall’art. 5 della medesima legge, possono optare per massimo un quinquiennio per il versamento di un contributo di solidarietà da calcolarsi sul proprio reddito da lavoro pari al 8%. 2. La contribuzione di solidarietà non è computata ai fini dei requisiti contributivi per l’accesso al trattamento pensionistico di anzianità e non dà diritto alle prestazioni pensionistiche erogabili dalla Gestione Separata ai sensi della presente legge. 3. L’opzione per la contribuzione di solidarietà è liberamente revocabile in qualsiasi momento e avrà effetto dalla mensilità successiva a quella di formale manifestazione della volontà di revoca”.

Art. 11 (Modifica delle regole di calcolo della pensione facoltativa) 1. Il calcolo del trattamento per l’ottenimento della pensione facoltativa di cui alla L. 11 febbraio 1083, n. 15 è determinato secondo il metodo di calcolo contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi versati, al momento del pensionamento, per il coefficiente di trasformazione definito dalla tabella in uso per il calcolo della rendita pensionistica di cui alla L. 6 dicembre 2011, n. 191. 2. Qualora la rendita risultante al momento del pensionamento sia minore o uguale al 25% dell’integrazione speciale di cui alla Legge 25 febbraio 1998 n.15 e successive modifiche, non verrà liquidata la prestazione pensionistica.
3. Al fine di computare le frazioni di anno in rapporto all’età dell’assicurato all’atto del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato da un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell’età immediatamente superiore, e il coefficiente dell’età immediatamente inferiore a quella dell’assicurato e il numero dei mesi.

Art. 12 (Incentivo stabile all’occupazione dei giovani e incremento della contribuzione alla previdenza complementare) 1. Per i lavoratori dipendenti di prima occupazione successiva all’entrata in vigore della presente legge e con età anagrafica inferiore a 35 anni, la misura della contribuzione al sistema pensionistico a ripartizione è ridotta per il quinquennio successivo alla prima occupazione: – del 5% per la quota a carico del datore di lavoro – del 2% per la quota a carico del lavoratore. 2. I lavoratori dipendenti di prima occupazione successiva all’entrata in vigore della presente legge e che abbiano diritto alla corresponsione del trattamento di fine rapporto, destinano metà del medesimo trattamento a incremento della contribuzione dovuta per legge al Fondo di Previdenza Complementare dell’Istituto per la Sicurezza Sociale, di cui alla legge 6 dicembre 2011, n. 191 e sue successive modificazioni”.

Art. 13 (Rendite modulabili per trattamenti pensionistici di vecchiaia e anzianità) 1. Il lavoratore che accede al trattamento pensionistico ordinario per vecchiaia o anzianità, senza incorrere nelle penalizzazioni per accesso anticipato al trattamento, o che accede al trattamento pensionistico per anzianità e intende garantirsi un trattamento pensionistico maggiorato al raggiungimento degli 85 anni di età può optare, al tempo della domanda di pensionamento, per una riduzione temporanea del proprio trattamento pensionistico in misura pari al 10%. A fronte della riduzione temporanea del trattamento pensionistico, al raggiungimento dell’ottantacinquesimo anno di età, il lavoratore avrà diritto a ricevere un importo pari al …% del trattamento pensionistico ordinario di anzianità o vecchiaia cui avrebbe avuto diritto al tempo della domanda di pensionamento. 2. Il lavoratore che non incorra nelle penalizzazioni per accesso anticipato al trattamento pensionistico, al tempo del pensionamento, può optare per una riduzione temporanea del proprio trattamento pensionistico in misura pari al 10% e sino al compimento degli 85 anni di età. In questa ipotesi, qualora il lavoratore che abbia esercitato tale opzione deceda prima degli 85 anni di età, la quota di pensione per il figlio o i figli superstiti, da riconoscersi nei modi e nei limiti di cui alla normativa vigente, è incrementata nei seguenti termini: a) in ipotesi di un unico figlio superstite che abbia diritto al trattamento di reversibilità in misura dello x b) in ipotesi di più figli che abbiano diritto al trattamento di reversibilità di un x per ciascuno di essi”.

Art. 14 (Esercizio di attività lavorativa da parte del pensionato di vecchiaia) 1. A far data dell’entrata in vigore della presente legge, è consentito per i residenti effettivi in Repubblica, il pieno cumulo tra reddito da lavoro, autonomo o subordinato, e la pensione ordinaria di vecchiaia. 2. La necessaria regolarizzazione del rapporto di lavoro avviene ai sensi e per gli effetti della normativa vigente. 3. Sul reddito da lavoro conseguito, il pensionato e l’eventuale datore di lavoro o committente sono tenuti a una contribuzione di solidarietà all’Istituto per la Sicurezza Sociale nella misura del 12%. L’insieme dei contributi di cui al comma 1 è destinato ai singoli fondi pensione in ragione del disavanzo tecnico registrato e in funzione delle esigenze di sostenibilità degli stessi. 4. Dal momento dell’entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con il contenuto del presente articolo. Restano salvi gli eventuali divieti di cumulo tra reddito da lavoro e prestazioni di carattere assistenziale presenti nella normativa vigente oltre ai limiti di cumulabilità tra reddito da lavoro stesso e pensioni indirette e di reversibilità ai superstiti.

Art. 15 (Ulteriori correttivi al sistema previdenziale) 1. I requisiti per l’accesso alla pensione sociale sono gli stessi validi per avere diritto alla pensioni ordinarie di anzianità e vecchiaia. 2. Dall’entrata in vigore della presente legge è soppressa l’agevolazione in termini di accesso alle prestazioni pensionistiche ordinarie di cui alla legge 20 novembre 1987, n. 138.

3. Il diritto alla pensione per i superstiti è esteso anche a coloro che siano legati al de cuius da un vincolo legale che l’ordinamento equipari in termini di diritto individuale a quello matrimoniale. 4. È soppresso l’obbligo di chiamata a visita per la conferma dei trattamenti pensionistici ordinari di invalidità e sociali di invalidità nonché per le pensioni privilegiate nel caso sia accertato lo stato irreversibile della menomazione da cui dipende il diritto alla prestazione. 5. Per le pensioni ordinarie integrate al minimo, in presenza di altri redditi superiori a 2.600,00 euro, si detrae dal valore del trattamento solo la parte eccedente tale importo. 6. La detrazione di importo sulle pensioni sociali, assegni integrativi economici, assegni integrativi speciali e assegni di accompagnamento non viene applicata in presenza di altri redditi inferiori a euro cento. 7. Ai fini degli incentivi di cui all’art. 22 della legge n. 156/1990, per la quantificazione degli stessi si terrà conto solo dei versamenti effettuati in Repubblica. 8. Per l’applicazione dell’art. 7 della legge n. 157/2005, i 40 anni di contribuzione utili per usufruire dell’incentivo possono essere maturati anche in regime di convenzione”.

Art. 16 (Collegamento necessario tra ICEE e prestazioni assistenziali o pensionistiche basate sulla prova dei mezzi) 1. Per il completamento della presente riforma e il raggiungimento delle finalità indicate all’art. 1, entro il 31 dicembre 2019, dovrà promulgarsi una legge per correlare i trattamenti assistenziali e previdenziali sottoposti alla prova dei mezzi e l’indicatore della condizione economica per l’equità – ICEE , rimodulando la misura delle prestazioni stesse all’effettivo stato di bisogno del beneficiario e del suo nucleo familiare, con particolare attenzione ai casi in cui tale nucleo familiare si componga di soggetti minori o non autosufficienti.

Art. 17 (Revisione delle regole di investimento in materia di previdenza complementare) 1. L’organo amministrativo di cui all’art. 18 della presente legge è tenuto ad approvare almeno ogni tre anni un documento sulla politica di investimento delle risorse del fondo.

2. Le risorse di Fondiss possono essere conferite in gestione a istituti bancari, compagnie di assicurazione, società di intermediazione mobiliare e società di gestione del risparmio autorizzate ad operare nella Repubblica di San Marino o in uno dei diversi stati appartenenti all’Unione Europea.

Art. 18 (Nuova governance dei fondi pensione) 1. A partire dal primo gennaio 2020, sono unificati in un unico organo amministrativo i diversi comitati o consigli di gestione di fondi pensione di previdenza sociale e complementare. 2. L’organo amministrativo unificato è composto da un rappresentante di ogni Organizzazione sindacale e Associazione datoriale registrate ai sensi della l. 59/2016, la cui nomina è formalmente ratificata dal Congresso di Stato a semplice verifica dei requisiti di onorabilità e indipendenza di cui al presente articolo, e un membro in rappresentanza del Congresso di Stato, con eventuale possibilità di rinnovo per un massimo di tre mandati. 3. I componenti dell’organo amministrativo percepiscono ciascuno un compenso pari a quello previsto nell’Allegato A del Decreto Delegato n. 47, 2014 per la fascia …. 3. I Componenti dell’organo amministrativo devono possedere i requisiti di onorabilità e indipendenza di cui alla Legge 17 novembre 2005, n. 165 e relativa regolamentazione attuativa, e loro successive modifiche. Per quanto attiene al requisito di professionalità, i componenti dell’organo amministrativo devono possedere competenze professionali e documentate in materia economica, con particolare riguardo alle regole e al funzionamento dei mercati finanziari. 4. A partire dalla medesima data di cui al comma 1, è previsto un potenziamento in termini di personale operativo a tempo pieno di orario in misura minima pari a … dell’organico dell’Istituto per la Previdenza Sociale – ISS per garantire la migliore esecuzione delle funzioni amministrative affidate all’Ufficio dedicato alla gestione delle pratiche previdenziali al tempo dell’entrata in vigore della presente legge e sue successive articolazioni all’interno dell’organigramma amministrativo.

Art. 19 (Intervento dello Stato a favore della sostenibilità dei Fondi Pensione) 1. A partire dall’anno 2020, l’intervento dello Stato riferito alle singole gestioni, non può superare il X% delle entrate contributive annuali delle gestioni stesse. Si fa eccezione per la gestione del fondo agricoltori ai sensi della legge 11 febbraio 1938, n 15 e successive modifiche. 2. In caso di accordo tra Stato, Organizzazioni Sindacali e Associazioni Datoriali registrate ai sensi della l. 59/2016, la misura della contribuzione può essere elevata oltre il limite fissato dal superiore comma.

Art. 20 (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore…

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