Emanato il decreto per la residenza ai frontalieri

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DECRETO DELEGATO 24 settembre 2018 n.122

INTRODUZIONE DELLA RESIDENZA ORDINARIA PER LAVORATORI FRONTALIERI

Art. 1

(Residenza ordinaria per lavoratori frontalieri)

  1. La residenza è concessa dall’Ufficiale di Stato Civile al lavoratore non iscritto alle liste di avviamento al lavoro in possesso dei seguenti requisiti:
  2. a) sia titolare di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso un operatore economico sammarinese;
  3. b) abbia svolto attività lavorativa subordinata in maniera continuativa, ovvero con interruzioni non superiori a giorni 15, negli ultimi quindici anni presso uno o più operatori economici sammarinesi.
  4. Il richiedente la residenza ai sensi del comma 1 può fare domanda di estensione della stessa, nei seguenti casi:
  5. a) al coniuge non legalmente separato e per il quale non siano in corso le procedure di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili o annullamento del matrimonio;
  6. b) al figlio di età non superiore a 25 anni legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, purché non sia coniugato o convivente more uxorio e, nel caso di minori, a condizione che l’altro genitore, qualora sia noto e in vita, abbia prestato il suo consenso ovvero tale consenso sia autorizzato dal provvedimento dell’autorità giudiziaria;
  7. c) al figlio legittimo, naturale riconosciuto o adottivo, che risulti a suo carico, qualora non sia in grado di provvedere al proprio sostentamento a causa di disabilità.
  8. La domanda deve essere presentata nei mesi di novembre e dicembre di ogni anno presso lo Stato Civile. Le domande presentate al di fuori dei mesi indicati sono dichiarate irricevibili dall’Ufficio. Il numero massimo di residenze concesse in base al comma 1 è fissato in 20 unità annuali; le domande depositate nei termini suindicati, se in numero pari o inferiore alle unità annuali, vengono esaminate dall’ufficio nel successivo mese di gennaio seguendo l’ordine cronologico di presentazione; se le domande depositate superano le unità annuali indicate, l’ufficio ricevente procede a selezione con sistema di estrazione a sorte –sorteggio- ed avvia all’esame le domande selezionate. Qualora una o più delle domande sorteggiate non soddisfino i requisiti per la concessione, esse si considerano invalide e l’Ufficio di Stato Civile procede ad una selezione ulteriore. Delle operazioni di sorteggio l’ufficio redige apposito verbale. Le domande avviate all’esame, sono soggette al parere obbligatorio della Gendarmeria ed agli accertamenti con l’ufficio competente del possesso dei requisiti disposti al comma 1.
  9. In presenza delle circostanze previste al comma 1 e comma 2 dell’articolo 17 della Legge 28 giugno 2010 n. 118 e successive modifiche, la valutazione di concessione di residenza è sottoposta al parere della Commissione Consigliare Permanente Affari Esteri, Emigrazione ed Immigrazione.cronologico di presentazione; se le domande depositate superano le unità annuali indicate, l’ufficio ricevente procede a selezione con sistema di estrazione a sorte –sorteggio- ed avvia all’esame le domande selezionate. Qualora una o più delle domande sorteggiate non soddisfino i requisiti per la concessione, esse si considerano invalide e l’Ufficio di Stato Civile procede ad una selezione ulteriore. Delle operazioni di sorteggio l’ufficio redige apposito verbale. Le domande avviate all’esame, sono soggette al parere obbligatorio della Gendarmeria ed agli accertamenti con l’ufficio competente del possesso dei requisiti disposti al comma 1.

Nell’articolo 2 seguono le modalità di presentazione della richiesta

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