Il Testo unico arriva in Aula, tutte le novità

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San Marino. Conclusi gli interventi per il passaggio in prima lettura della legge sullo sviluppo, il Segretario di Stato per il Territorio e l’Ambiente Augusto Michelotti, dà lettura della relazione introduttiva, dove si spiegano le particolarità della legge e i suoi obiettivi.  Ecco un’ampia sintesi.
Il progetto di legge che si sottopone al Consiglio Grande e Generale ha ad oggetto sia la riforma della Legge 19 luglio 1995 n.87 ”Testo Unico delle Leggi Urbanistiche ed Edilizie” che la modifica della normativa urbanistica ed edilizia successiva a tale data ed il loro coordinamento in un unico testo al fine di una più facile lettura delle norme di settore.

Il TU in vigore raccoglie la disciplina relativa alle procedure di formazione degli strumenti di pianificazione urbanistica, la regolamentazione del regime della proprietà e le procedure di espropriazione per pubblica utilità, la disciplina e le norme di controllo dell’attività dell’edilizia e le norme a tutela degli edifici con valore monumentale e di interesse storico, ambientale e culturale.  L’esigenza di operare una revisione del Testo Unico è fortemente condivisa dalle forze politiche di maggioranza le quali, nel programma di Governo, hanno evidenziato la necessità di varare tale provvedimento per definire incertezze e distorsioni applicative emerse negli anni di vigenza del Testo Unico, anche in conseguenza di pronunce giurisdizionali. Riformare tale normativa significa, in realtà, riformare le eterogenee materie che sono state consolidate nel 1995 in tale testo. Il comma 5 dell’art.215 del Testo Unico prevedeva che a distanza di un anno dall’entrata in vigore della legge la stessa fosse sottoposta a revisione. Dopo quasi 21 anni tale revisione non è stata ancora effettuata e tutto il settore edilizio si trova ad operare con una normativa ormai obsoleta soprattutto in alcune sue parti, che si è cercato di aggiornare e rendere compatibile con le direttive europee di settore, prima di tutte la trasparenza dei procedimenti amministrativi e la repressione degli abusi edilizi. Con delibera congressuale n. 30 del 25 febbraio 2014 è stato costituito un gruppo di lavoro tecnico per la stesura del presente progetto, che è stato sottoposto ad un confronto preliminare con le forze politiche, gli Ordini, i Collegi e le categorie interessate. Tale confronto verrà ulteriormente approfondito al fine di definire, se possibile concordemente, eventuali integrazioni al testo in oggetto da discutere in fase di esame da parte della competente Commissione Consiliare Permanente. La Segreteria di Stato per il Territorio e l’Ambiente auspica infatti il massimo coinvolgimento delle parti interessate, della Commissione per le Politiche Territoriali e più in generale di tutte le forze politiche presenti nell’aula consiliare, nella consapevolezza che solo soluzioni ampiamente condivise potranno evitare il ripetersi di situazioni di incertezza e le problematiche legate anche all’interpretazione del dettato legislativo.
Il Capo I tratta della pianificazione urbanistica. Nelle Sezioni I e II, dedicate rispettivamente alla Commissione per le Politiche Territoriali e ai Piani Particolareggiati, è stato inserito il testo della Legge 3 ottobre 2007 n.107 con alcune integrazioni e modifiche necessarie all’attualizzazione della norma. Restano invece invariati gli articoli 1-7 del Testo Unico vista la previsione di modifica del Piano Regolatore Generale al quale si sta già lavorando.  In particolare è stata introdotta la pubblicità degli atti della Commissione per le Politiche Territoriali sul sito della Segreteria di Stato per il Territorio e Ambiente, al fine di garantire la massima trasparenza. Inoltre all’art. 10 sono state aggiunte alcune disposizioni del Regolamento del 2 ottobre 2009 n. l. L’art. 12 semplifica le procedure per lo svolgimento degli incontri pubblici, che saranno convocati solo su richiesta della Giunta di Castello.  Gli artt. 13 e 14 sostituiscono gli articoli 44 e 45 della legge n. 87/1995- Tali articoli trattano delle modalità di acquisizione dei beni per le opere pubbliche, degli schemi di convenzione adottati dalla Commissione per le Politiche Territoriali e del convenzionamento dei soggetti privati per l’edificazione delle aree situate in zone a Piano Particolareggiato. Questo è uno dei temi “caldi” del testo unico che ha generato problemi applicativi e ha dato adito ad interpretazioni discutibili della normativa, generando interventi urbanistici di scarsa qualità. Quindi gli articoli 44 e 45 sono stati completamente riformulati, sia sulla base di alcune delibere interpretative della Commissione per le Politiche Territoriali, che sono state ridefinite ed inserite in parte nel testo e in parte negli Allegati “A” e “B” contenenti rispettivamente lo schema di convenzione tipo e le formule per la determinazione degli oneri di convenzione, garantendone la pubblicità atta a soddisfare il principio di trasparenza e intelligibilità dei processi dell’amministrazione. Anche l’art. 15 è un importante elemento innovativo, nel quale sono stati stabiliti i principi generali per la concessione delle aree pubbliche a privati a fini industriali ed artigianali. Demandando a decreto delegato la disciplina delle modalità di concessione. In analogia con quanto avviene in numerosi altri Paesi, la compravendita di tali aree non sarà più possibile, in quanto appare buona pratica, a maggior ragione in un territorio esiguo come il nostro, che lo Stato ne resti proprietario e ne possa rientrare in possesso per destinarle ad altri imprenditori qualora chi è risultato assegnatario non abbia più i requisiti richiesti o cessi la propria attività.
Il Capo II tratta dell’espropriazione per pubblica utilità. In questa parte sono state divise le procedure di espropriazione (Sezioni I, II, III, IV e V) da quelle di occupazione (Sezione VI) e in generale è stato razionalizzato il testo anche al fine di semplificare e migliorare le procedure, pur nella garanzia della tutela della proprietà privata. (…)

Il Capo III è una delle parti principali del testo e tratta delle concessioni e autorizzazioni edilizie, delle sanzioni e delle relative procedure. (…). La maggiore novità di questa Sezione è il sistema sanzionatorio, completamente rinnovato rispetto a quello presente nel vigente Testo Unico, che troviamo agli articoli 72 e 73. In primo luogo tutta la procedura sanzionatoria viene posta in capo all’Ispettorato di Vigilanza, superandosi quindi la dualità tra Ispettorato e Ufficio per l’Edilizia. Il sistema sanzionatorio diventa pertanto più efficace, prevedendo la reiterazione delle sanzioni ed un onere economico considerevole in capo al soggetto sanzionato, in particolare se lo stesso non adempie alla prima intimazione di remissione in pristino dello stato dei luoghi. Inoltre, decorsi 18 mesi senza che il proprietario abbia provveduto alla remissione in pristino” sull’unità immobiliare oggetto di abuso viene iscritta ipoteca in favore dell’Ecc.ma Camera. Ancora più restrittiva è la normativa per gli abusi edilizi accertati su aree protette da vincolo dei beni culturali o interventi soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale o su aree di proprietà pubblica, dove si procede direttamente con l’acquisizione di diritto delle opere abusive da parte dello Stato e alla loro demolizione ad opera dell’Azienda Autonoma per i Lavori Pubblici.  Gli articoli 76 e 77 sostituiscono l’articolo 179 della Legge n.87/1995. Gli abusi edilizi non accertati non sono sanabili anche qualora siano decorsi 20 anni dalla loro realizzazione. Solo le opere soggette a concessione edilizia realizzate antecedentemente all’entrata in vigore della legge n.87/1995 potranno essere sanate a titolo oneroso attraverso una pratica di “stato di fatto”‘, mentre per quelle realizzate antecedentemente all’entrata in vigore del regime concessorio, definito dalla Legge n. 22/1960, non sono dovuti gli oneri di concessione. Anche l’articolo 78, inerente gli atti giuridici, prevede nuove disposizioni a tutela del privato negli atti di compravendita e maggiore trasparenza degli stessi. In particolare stabilisce la nullità degli atti pubblici qualora gli immobili oggetto di trasferimento non corrispondano a quanto concessionario, salvo diversa specificazione nell’atto stesso. (…)
La Sezione TI del Capo V è dedicata alla sanatoria speciale per le opere realizzate, in assenza o in difformità totale o parziale dalla concessione od autorizzazione edilizia e in difformità alle norme urbanistiche ed edilizie vigenti. Vengono quindi individuati quali sono gli interventi oggetto di sanatoria, le procedure per la regolarizzazione e le relative sanzioni amministrative, calcolate sulla base degli oneri di concessione considerevolmente incrementati. Le opere non sanate e non sanabili sono soggette alle sanzioni introdotte dall’art. 73. Tale provvedimento mira a stabilire un “anno zero” del patrimonio edilizio costruito in Repubblica, determinando la fotografia del territorio necessaria ai fini della definizione del nuovo strumento di pianificazione territoriale. “Concludo questa relazione – dice Michelotti – ringraziando sentitamente coloro che a tale testo hanno lavorato per vari mesi con il fine di giungere al varo di uno strumento moderno ed adeguato alle esigenze del Paese, che aiuti tutti a lavorare meglio e favorisca il rispetto della legalità in una materia che è avvertita come sempre più sensibile. Amare il nostro Paese significa innanzitutto riuscire a dare ad ogni persona che vive o lavora a San Marino la netta sensazione di trovarsi in un luogo con un’alta qualità della vita, innanzitutto perché le politiche territoriali sono gestite al meglio, rispondono a logiche chiare e contribuiscono a generare coesione sociale e vivibilità.”

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