Previdenza: è incostituzionale sospendere la pensione

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San Marino. L’erogazione della previdenza non può essere totalmente sospesa a chi, nonostante sia pensionato, svolga anche qualche lavoro. Così ha deciso, nella seduta dello scorso 9 novembre, il Collegio Garante della Costituzionalità delle Norme. Il caso, sollevato dall’avvocato Tania Ercolani, riguardava un suo assistito, che si era visto sospendere dall’ISS, per un anno, il pagamento della pensione di vecchiaia; in applicazione dell’articolo 51, ultimo comma, della Legge 150 del 2012. Questo perché era stato accertato che, il ricorrente, aveva intrapreso un rapporto di lavoro, al di fuori delle tipologie e modalità previste dalla legge. L’avvocato Ercolani ha sollevato questione di costituzionalità, ritenendo che la norma in oggetto violasse la Dichiarazione dei diritti dei cittadini e dei principi fondamentali dell’ordinamento sammarinese. Il Collegio, esaminato il caso in fatto e in diritto e analizzando le norme pertinenti alla vicenda, ha richiamato anche la legge numero 15 del 1983 in materia che, al suo articolo 66, recita “Le pensioni e le indennità spettanti a norma della presente legge non sono cedibili, né sequestrabili, né pignorabili”. Lo stesso articolo prevede che il diritto di trattenere la pensione può essere esercitato dall’istituto fino a “un terzo di ogni singola rata da corrispondere mensilmente”. Quindi “è del tutto evidente – dicono i Garanti – la ragione delle norme sopra citate: la pensione, quale che sia il suo fondamento, è una somma di danaro periodica che deve garantire la vita del pensionato e di coloro che sono a carico del pensionato”. Nel richiamare questa norma i Garanti la individuano come “l’articolazione e la necessaria conseguenza del principio contenuto nell’art. 9 della Dichiarazione che proclama “Tutti i cittadini hanno diritto alla sicurezza sociale”.

Insomma “il principio generale in tutti gli ordinamenti civili, e comunque in quello di San Marino, è che il debitore, qualunque sia la ragione del suo debito, non può essere privato dei mezzi assolutamente indispensabili per sopravvivere”, dicono i Garanti. Il Collegio ha dunque dichiarato incostituzionali gli articoli 51 della legge 150 del 2012 e 25 della legge 158 del 2011, che in combinato disposto prevedono come sanzione al lavoro extra dei pensionati la sospensione per un anno o due anni dell’erogazione delle mensilità pensionistiche.

Il Collegio ha infine accolto il ricorso, dichiarando l’incostituzionalità dell’ultimo comma dell’articolo 51, una sentenza che interessa molti pensionati.

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