Ufficio Tributario: nuove modalità nell’interscambio UE ed extra UE

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San Marino. Dall’Ufficio Tributario sono state diramate le nuove disposizioni applicative art. 50 della Legge n. 219 del 23/12/2014.

Modalità di presentazione e di archiviazione da parte di operatori economici della documentazione doganale e commerciale relativa all’interscambio di beni con Paesi UE ed EXTRA – UE.

Al fine di dare attuazione all’art. 50 della legge 219/2014, a partire dai documenti relativi al periodo d’imposta 2018 e successivi, le modalità di presentazione e archiviazione da parte degli operatori economici della documentazione doganale e commerciale relativa all’interscambio di beni con Paesi UE ed EXTRA- UE sono modificate come di seguito specificato.

Le modifiche riguardano in sostanza la scannerizzazione in formato PDF dei documenti doganali e commerciali in trattazione, e la restituzione da parte dell’Ufficio Tributario agli operatori degli esemplari cartacei, che dovranno essere archiviati e conservati dai medesimi operatori e non più dall’Ufficio Tributario. Restano pertanto invariati i documenti cartacei che devono essere presentati, i relativi termini e i soggetti obbligati a seconda della tipologia di documentazione doganale.

ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI DEGLI SPEDIZIONIERI AUTORIZZATI SAMMARINESI: gli Spedizionieri Autorizzati sono i soggetti tenuti alla presentazione dei documenti doganali e commerciali relativi alle importazioni da Paesi UE e alle esportazioni verso i Paesi UE ed EXTRA UE ;

– il caricamento dei dati relativi alle fatture/T2 sul TRIBWEB rimane da effettuarsi entro la mattinata del lunedì di ogni settimana in relazione alle operazioni della settimana precedente;

– la presentazione della documentazione cartacea da parte dello spedizioniere autorizzato viene posticipata al martedì/mercoledì di ogni settimana al fine di procedere alla correzione di eventuali errori in fase di caricamento dei dati sul TRIBWEB da parte dello spedizioniere stesso;

– l’Ufficio Tributario solo successivamente alla verifica della correttezza degli inserimenti procede all’acquisizione dei dati fattura e delle relative distinte di presentazione;

– entro e non oltre 10 giorni dalla consegna è obbligatorio che lo spedizioniere proceda ad agganciare il pdf dei relativi documenti (distinta di presentazione, bolla doganale, fattura e T2) alle distinte di presentazione:

– nel caso di eventuali rettifiche dei dati fattura già acquisiti (data, imponibile, ecc.) o annulli dei documenti già agganciati, sarà necessario SEMPRE CONSEGNARE COPIA DELLA COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE / ANNULLO ALL’UFFICIO TRIBUTARIO e procedere successivamente (sempre entro 10 giorni) ad allegare un nuovo documento pdf contenente l’intera distinta oggetto di rettifica (compressiva di tutta la documentazione allegata alla distinta con la relativa comunicazione di rettifica/annullo),

-con riferimento alla presentazione di eventuali note d’accredito (variazioni in diminuzione) per aspetti peculiari tecnico/informatici, seguiranno a breve apposite indicazioni operative.

ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI SAMMARINESI:

– l’operatore economico sammarinese è tenuto alla presentazione della documentazione doganale e commerciale relativa alle importazioni da paesi EXTRA UE;

ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI DEGLI SPEDIZIONIERI AUTORIZZATI

SAMMARINESI: gli Spedizionieri Autorizzati sono i soggetti tenuti alla presentazione dei documenti doganali e commerciali relativi alle importazioni da Paesi UE e alle esportazioni verso i

Paesi UE ed EXTRA UE ;

– il caricamento dei dati relativi alle fatture/T2 sul TRIBWEB rimane da effettuarsi entro la mattinata del lunedì di ogni settimana in relazione alle operazioni della settimana precedente;

– la presentazione della documentazione cartacea da parte dello spedizioniere autorizzato viene posticipata al martedì/mercoledì di ogni settimana al fine di procedere alla correzione di eventuali errori in fase di caricamento dei dati sul TRIBWEB da parte dello spedizioniere stesso;

– l’Ufficio Tributario solo successivamente alla verifica della correttezza degli inserimenti procede all’acquisizione dei dati fattura e delle relative distinte di presentazione;

– entro e non oltre 10 giorni dalla consegna è obbligatorio che lo spedizioniere proceda ad agganciare il pdf dei relativi documenti (distinta di presentazione, bolla doganale, fattura e T2) alle distinte di presentazione:

– nel caso di eventuali rettifiche dei dati fattura già acquisiti (data, imponibile, ecc.) o annulli dei documenti già agganciati, sarà necessario SEMPRE CONSEGNARE COPIA DELLA COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE/ANNULLO ALL’UFFICIO TRIBUTARIO e procedere successivamente (sempre entro 10 giorni) ad allegare un nuovo documento pdf contenente l’intera distinta oggetto di rettifica (compressiva di tutta la documentazione allegata alla distinta con la relativa comunicazione di rettifica/annullo),

-con riferimento alla presentazione di eventuali note d’accredito (variazioni in diminuzione) per aspetti peculiari tecnico/informatici, seguiranno a breve apposite indicazioni operative.

ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI DEGLI OPERATORI ECONOMICI SAMMARINESI:

– l’operatore economico sammarinese è tenuto alla presentazione della documentazione doganale e commerciale relativa alle importazioni da paesi EXTRA UE.

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