“Serc”: precisazione della Segreteria Interni su comunicato Osla

0
51

San Marino La Segreteria di Stato per la Funzione Pubblica unitamente alla U.O. UFFICIO INFORMATICA, TECNOLOGIA, DATI E STATISTICA intende precisare che è stato predisposto, da apposito gruppo di lavoro, un progetto che per la Repubblica di San Marino prevede un Servizio Elettronico di Recapito Certificato (SERC) anche detto “Raccomandata elettronica” con i requisiti previsti dal Regolamento Europeo 910/2014 noto anche come eIDAS. Si tratta quindi di un servizio che consente la trasmissione di dati fra terzi per via elettronica e fornisce prove relative al trattamento dei dati trasmessi, fra cui prove dell’avvenuto invio e dell’avvenuta ricezione dei dati e protegge i dati trasmessi dal rischio di perdita, di furto, danni o modifiche non autorizzate.
La Posta Elettronica Certificata (PEC) italiana è certamente un servizio elettronico di recapito certificato ma presenta alcuni limiti di coerenza con le disposizioni del Regolamento Europeo 910/2014 il quale prevede l’interoperabilità dei sistemi europei, mentre la PEC è un sistema esclusivamente italiano (che il nostro Paese non può utilizzare) e che non dialoga con altri servizi di posta elettronica o altri servizi elettronici di recapito certificato. In futuro, secondo le disposizioni comunitarie, saranno eliminati i sistemi proprietari nazionali.
Il servizio elettronico di recapito certificato (SERC) è uno dei servizi fiduciari di base stabiliti nel Regolamento eIDAS (Regolamento UE 910/2014) e come tale può essere erogato da un prestatore fiduciario secondo quanto stabilito nel Regolamento medesimo. Inoltre il progetto per la Repubblica di San Marino prevede espressamente sia l’istituzione di un Registro dei Domicili Digitali sia l’aderenza ai requisiti richiesti per il servizio elettronico di recapito certificato qualificato a norma eIDAS.
Il sistema SERC non richiede l’acquisizione di uno specifico indirizzo di posta come previsto dalla PEC, può essere usato qualsiasi indirizzo di posta elettronica, ma per avere la certezza che l’indirizzo a cui viene recapitata la “raccomandata elettronica” sia l’indirizzo ufficiale del soggetto ricevente è necessaria l’iscrizione nell’apposito Registro Pubblico dei domicili digitali come regolamentato dall’art. 22 della Legge 31 ottobre 2018 n.137.
Diversamente da quanto affermato da OSLA in un proprio comunicato di questi giorni, il sistema SERC è in grado di adottare dei sistemi d’interfaccia con la PEC, in particolare è già assistito da un gateway di interoperabilità con la PEC italiana, potendo ben essere considerato l’indirizzo email del destinatario anche l’indirizzo PEC italiano senza difetto di ricezione.
Tuttavia la prima fase di avvio del progetto ha ristretto l’ambito di applicazione ai soli rapporti all’interno del Territorio, ma è un attuale limite normativo, confermando invece la scelta tecnica della soluzione così adottata già predisposta per l’interoperabilità con l’Italia e con qualsiasi altro Paese all’interno dell’UE.

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here