D.L. 14 marzo 2020 n.51: Art. 6 – Misure straordinarie di Cassa Integrazione Guadagni

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1. Le disposizioni relative alle cause previste ai punti 1), 2) e 3) dell’articolo 11, comma 2, della Legge n. 73/2010, sono temporaneamente sospese. 2. Il comma 2, dell’articolo 11 della Legge n. 73/2010, viene integrato, per il periodo contingente l’emergenza sanitaria prevedendo come nuova ed unica causa: “4) riduzione di operatività determinata dal rischio di contagio da COVID-19 o dalle ripercussioni dovute alla sua diffusione”. 3. Le disposizioni che regolano il ricorso alla C.I.G. per la causa prevista al comma 2 sono le medesime che regolano il ricorso alla C.I.G. per la causa di cui al numero 1) del comma 2 dell’articolo 11 della Legge 73/2010, fatte salve le eccezioni previste ai commi che seguono; 4. Per la causa 4) la misura di integrazione salariale concessa è nella misura del 30% per le prime 40 ore, del 45% per le eventuali successive 40 ore e del 60% per le eventuali successive ore. Per il periodo di vigenza del presente decreto – legge le somme dovute a titolo di retribuzione già maturata sulla base del lavoro effettivamente svolto nonché quelle dovute in ragione dell’applicazione combinata delle misure previste dal presente decreto – legge, non possono essere complessivamente inferiori all’importo di euro 500,00 (cinquecento/00) calcolato su base mensile. 5. Qualora l’impresa non ottemperi al pagamento dell’indennità, come previsto dall’articolo 15, comma 1) Legge n. 73\2010 e successive modifiche, su richiesta degli interessati, come previsto allo stesso articolo comma 3, l’indennità verrà erogata direttamente dall’Istituto per la Sicurezza Sociale con le penalità previste dallo stesso articolo. In tale caso, si dispone che l’accredito delle somme dovute in favore degli aventi diritto, sia effettuato esclusivamente sulla San Marino Card del dipendente; 6. La Commissione Cassa Integrazione Guadagni può concedere in presenza di CO.CO.PRO. autorizzati dagli uffici preposti, il ricorso alla C.I.G. per la causa 4) per il personale con contratto di lavoro dipendente. Il numero massimo di CO.CO.PRO. consentito non può comunque superare il 5% del numero totale dei lavoratori dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Tale numero può essere elevato al 15% qualora la Commissione Lavoro abbia deliberato percentuali maggiori rispetto a quelle ordinarie, in riferimento a professionalità specifiche. Il ricorso alla C.I.G. è comunque vietato per i CO.CO.PRO. 7. Prima di accedere al trattamento di C.I.G. i lavoratori dipendenti devono aver già utilizzato tutte le ferie, permessi, recuperi residui dell’anno 2019 nonché di tutto quanto maturato alla data del 31 marzo 2020. 8. Qualora per più di un mese nel corso delle sei mensilità antecedenti alla richiesta di accesso alla C.I.G., il dipendente abbia usufruito di permessi non retribuiti, aspettative o comunque abbia svolto un orario di lavoro differente rispetto a quello previsto dal contratto di
Marzo 2020 Bollettino Ufficiale della Repubblica di San Marino – Parte Ufficiale Doc. III.16
lavoro o dal nulla osta, in assenza di regolare comunicazione agli uffici competenti, la misura di erogazione della C.I.G. sarà rapportata alla media dell’effettiva retribuzione delle ultime sei mensilità. 9. Oltre alle sanzioni di cui al successivo comma 12, e a quelle previste dalle specifiche norme a contrasto del lavoro abusivo, non sarà ammesso per tre mesi il ricorso alla C.I.G., per ogni causale, qualora vengano rilevate le seguenti irregolarità: – presenza in servizio di lavoratori in C.I.G.; – prestazione del servizio dal domicilio o presso qualunque altro luogo diverso dalla sede aziendale; – presenza di lavoratori irregolari; – presenza di lavoratori dipendenti distaccati da altre aziende, esclusa la fattispecie di cui al comma 1, lettera b) articolo 19 della Legge n. 131/2005. 10. Non è possibile ricorrere alla C.I.G. per la causa prevista al comma 2 del presente articolo, qualora l’azienda richiedente sia incorsa nei tre mesi precedenti alla richiesta nelle sanzioni previste dall’articolo 7 della Legge n. 73/2010 per le tipologie di C.I.G. previste dalla medesima legge e successive modifiche. 11. Le sanzioni di cui all’articolo 7 della Legge n.73/2010 vengono applicate in misura triplicata. 12. Le richieste di C.I.G., già autorizzate o in attesa di valutazione da parte della Commissione Cassa Integrazione Guadagni di cui all’articolo 16 della Legge n.73/2010, rientrano nelle determinazioni di cui al presente decreto – legge, applicando l’indennità prevista dal presente decreto – legge a far data dalla sua entrata in vigore; 13. Visti gli adempimenti previsti dal presente decreto – legge, la Commissione per la Cassa Integrazione Guadagni in deroga alla Legge 21 dicembre 2018 n.171 ha accesso a tutti i dati personali di persone fisiche e giuridiche ritenuti necessari all’espletamento delle funzioni previste per legge. 14. Per quanto non previsto dal presente decreto – legge si fa riferimento alle disposizioni di cui alla Legge n. 73/2010 e successive modifiche laddove compatibili; 15. I datori di lavoro sono tenuti a programmare le eventuali chiusure di attività nei periodi successivi allo stato di emergenza, tenuto conto delle ferie già fruite dai dipendenti in applicazione alle misure del presente decreto – legge; 16. Al termine dello stato di emergenza, con riferimento ad eventuali e successive richieste di accesso alla Cassa Integrazione Guadagni, e limitatamente all’anno in corso, al lavoratore che in tale periodo ha usufruito delle ferie prima di accedere alla C.I.G. causa 4) sarà applicato il trattamento previsto dal presente articolo per il periodo di tempo pari alle ore di ferie fruite.

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