D.L. 3 maggio 2020 n. 67 – Misure straordinarie a tutela dell’occupazione interna

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Art. 3
(Misure straordinarie a tutela dell’occupazione interna)

1. In considerazione degli effetti negativi dell’emergenza COVID-19 sull’economia e sul
mercato del lavoro ed al fine di tutelare l’occupazione interna, in via straordinaria, dall’entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al 31 dicembre 2020, si dispone quanto segue:

a) sono sospese le procedure per l’assunzione nominativa di personale non iscritto alle liste di avviamento al lavoro di cui all’articolo 2 della Legge 29 settembre 2017 n. 115, nonché tutte le misure di attuazione previste dal Decreto Delegato 5 dicembre 2017 n. 137 esclusivamente in riferimento a quelle inerenti all’articolo 2 della Legge n. 115/2017. La sospensione si applica sulle richieste presentate a partire dall’entrata in vigore dal presente decreto-legge;

b) l’articolo 20 della Legge 4 maggio 1977 n. 23 è così modificato:
“Qualora nel termine di 25 giorni dalla data della comunicazione di cui all’art. 19, non si
raggiunga fra le parti completo accordo, oppure, qualora attraverso le procedure previste
dall’ultima parte dell’art. 6 della Legge 28 ottobre 1975 n. 37, non si pervenga ad accordo circa il numero e la qualifica del personale da ridurre, le parti congiuntamente o disgiuntamente ne informano la Segreteria di Stato per il Lavoro la quale, nel termine di 8 giorni, provvede alla loro convocazione allo scopo di esaminare, sulla base delle informazioni fornite dall’azienda, le possibilità concrete di evitare totalmente o parzialmente la riduzione di personale anche mediante eventuale trasferimento nell’ambito aziendale, senza che il personale medesimo possa comunque costituire un carico improduttivo per l’azienda. A tal fine, dovrà essere anticipata prima della data dell’incontro una relazione che illustri in maniera dettagliata l’attività aziendale, contenente le informazioni relative alle entrate aziendali, alla perdita del fatturato, al costo del personale e agli altri costi aziendali, alle strategie per il mantenimento ed il rilancio dell’azienda e ad eventuali incentivi, crediti agevolati o altre tipologie di sostegni beneficiati negli ultimi 5 anni, motivando le Maggio 2020 Bollettino Ufficiale della Repubblica di San Marino – Parte Ufficiale Doc. III.1
ragioni per cui il licenziamento dei dipendenti individuati sia l’unica alternativa, anche rispetto alle misure di sostegno alle attività economiche previste dalla normativa sammarinese.”;

c) per quanto riguarda i licenziamenti dovuti a sospensione o cessazione dell’attività, sui
datori di lavoro e sul personale interessato si applica il dispositivo antielusivo previsto dall’articolo 75 della Legge 16 dicembre 2013 n.166 e successive modifiche, ai fini del rilascio di avvio di nuove attività economiche o di nuove assunzioni, tramite apposita circolare emessa dagli Uffici competenti;

d) l’articolo 23 della Legge n. 23/1977 è così modificato:
“Qualora l’azienda sia nelle condizioni di procedere a nuove assunzioni nelle mansioni e
qualifiche proprie dei lavoratori già licenziati, questi ultimi devono essere interpellati al fine della riassunzione, con precedenza rispetto ad altri e, tra loro, la precedenza spetta a coloro che erano stati assunti dalle liste di avviamento al lavoro. Tale diritto di precedenza si mantiene per tutta la durata del percepimento degli ammortizzatori sociali usufruiti dal lavoratore licenziato e comunque per un periodo non inferiore a dodici mesi dalla data di licenziamento.”.

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