Il PDCS sulla patrimoniale: chi ci capisce, è bravo!

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San Marino. Ormai i cittadini sono indifesi rispetto alle continue interpretazioni delle Leggi da parte del Congresso di Stato: ne è conferma, non da ultima, l’interpretazione della stessa Legge che istituisce l’imposta straordinaria sui patrimoni promossa proprio da questo Governo. Con stupore, infatti, la Circolare applicativa della Segreteria Finanze del 17/09/2018 integra l’Allegato A del Decreto Delegato 71/2018 con l’imponibilità della previdenza integrativa, senza che la legge lo preveda.

Pertanto, il governo assimila le quote dei fondi pensioni, non obbligatori per legge, ai fondi comuni d’investimento ed alle polizze assicurative, dimenticandosi che la previdenza integrativa non ha connotazione speculativa ed è di forte rilevanza sociale; ancor più oggi, nel momento in cui questo stesso Governo sembra voler intervenire drasticamente sulle pensioni. Se non bastasse questo, con Lettera Circolare (che riscontriamo non firmata) del 3/10/2018, l’Ufficio Tributario precisa che tra le attività finanziarie si intendono ricomprese le quote in società di capitali e di persone estere. Anche in questo caso interpretativo l’Allegato A del Decreto Delegato 71/2018 viene sovvertito nei suoi contenuti.

Chi ha stilato la Circolare, e la mancanza di firma è sintomatica, sembra non conoscere la differenza tra azioni o titoli rappresentativi di capitale di rischio, negoziabili sul mercato dei capitali disciplinato dalla LISF (richiamato dal Decreto Delegato 71/2018) e le quote.

Come si può evincere dalla tabella che alleghiamo le quote, non potendo essere rappresentate da titoli di credito e non potendo, altresì, essere oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari, non rientrano (neppure con il massimo sforzo) nella categoria dei titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali. La parola ora, per porre rimedio, spetta al nuovo Segretario di Stato alle Finanze.

PS.: riportiamo di seguito un breve schema per dare ai cittadini un’adeguata informazione e per favorire un ripasso delle norme al Governo e all’estensore della Circolare.

 

Principali differenze tra azioni e quote

azioni quote
possono essere oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari non possono essere oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari
un socio può possedere un numero illimitato di azioni ad ogni socio spetta un sola quota
sono tutte di uguale valore possono essere di valore diverso
le azioni possono essere rappresentate da titoli di credito le quote non possono essere rappresentate da titoli di credito
sono ammissibili categorie di azioni non sono ammissibili categorie di quote

 

PDCS

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