Nuovo Decreto n. 61 che modifica quello del 20 marzo

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DECRETO – LEGGE 10 aprile 2020 n.61
Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino
Visti i presupposti di necessità ed urgenza di cui all’articolo 2, comma 2, lettera b) della Legge Costituzionale 15 dicembre 2005 n.183 e all’articolo 12 della Legge Qualificata 15 dicembre 2005 n.184 e precisamente:

 tenuto conto che l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato
l’epidemia da COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
 viste le raccomandazioni alla comunità internazionale dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità circa la necessità di adottare misure adeguate;
 preso atto dell’evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente
diffusivo dell’epidemia e dell’incremento dei casi nella Repubblica di San Marino;
 considerate le dimensioni del fenomeno epidemico, il potenziale interessamento di più ambiti sul territorio italiano e le disposizioni emanate dal Ministro della Salute Italiano di intesa con il Presidente della Regione Emilia-Romagna;
 al fine di di gestire l’emergenza epidemiologica da COVID-19 adottando misure di contrasto e contenimento alla diffusione del predetto virus;
 ritenuto che tale contesto di rischio, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di previsione e prevenzione, ha imposto l’assunzione immediata di ulteriori disposizioni di carattere straordinario ed urgente, per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività presente sul territorio;
 viste le criticità segnalate dall’Ufficio Attività di Controllo in ordine alla procedura
sanzionatoria;
Vista la delibera del Congresso di Stato n.13 adottata nella seduta del 7 aprile 2020;
Visti l’articolo 5, comma 2, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 9, comma 1, e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto-legge:

MODIFICHE DEL DECRETO – LEGGE 20 MARZO 2020 N.52 “MISURE URGENTI DI

CONTENIMENTO E GESTIONE DELL’EMERGENZA DA COVID-19 (CORONAVIRUS)”
E SUCCESSIVE MODIFICHE
                                                            Art. 1
(Modifica all’articolo 2, comma 15 e 15-bis del Decreto – Legge 20 marzo 2020 n.52 e successive modifiche)
1. L’articolo 2, commi 15 e 15 bis, del Decreto – Legge 20 marzo 2020 n.52 e successive
modifiche è così sostituito:
Aprile 2020 Bollettino Ufficiale della Repubblica di San Marino – Parte Ufficiale Doc. III.4
“15. Fatto salvo che non costituisca più grave reato, la violazione delle disposizioni di cui al
presente articolo è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa pari ad euro 2.000,00 (duemila/00) da applicarsi immediatamente all’atto dell’accertamento e la diffida alla regolarizzazione entro ventiquattro ore delle inosservanze rilevate. Alla scadenza del termine indicato, sarà effettuato ulteriore controllo e, qualora non siano stati perfettamente rimossi gli inadempimenti accertati, sarà applicata immediatamente la sospensione della licenza di esercizio per giorni trenta. La sospensione così disposta dagli Uffici di cui all’articolo 21 deve essere comunicata entro il giorno successivo all’Ufficio Attività Economiche per gli adempimenti di competenza.
15 bis. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo da parte delle attività di cui
all’Allegato n.2 del presente decreto-legge, delle farmacie nonché delle attività delle filiere che forniscono beni e servizi per le tipologie di cui all’Allegato n.2 del presente decreto–legge (laboratori produttivi di generi alimentari e similari) è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa pari ad euro 2.000,00 (duemila/00).”.
                                                            Art. 2
(Modifica dell’articolo 2 del Decreto – Legge n.52/2020 e successive modifiche)
1. All’articolo 2 del Decreto – Legge 20 marzo 2020 n.52 e successive modifiche sono aggiunti i seguenti commi:
“15 quater. E’ fatto obbligo a tutti gli esercenti informare i propri dipendenti sulle misure di
sicurezza da adottare. E’ fatto altresì obbligo a tutti gli esercenti dotare i propri dipendenti degli adeguati presidi per evitare il contagio. E’ fatto obbligo a tutti gli esercenti, al fine di calmierare i rischi di contagio nella struttura aziendale, di verificare in fase di ingresso nel luogo di lavoro e durante i turni lavorativi, la presenza di sintomi in capo ai singoli dipendenti. Tutti gli esercenti sono tenuti a dare prova di aver effettuato tutti i controlli di cui sopra. Al fine della verifica dei sintomi in capo ai lavoratori in fase di ingresso nel luogo di lavoro, già informati mediante la diramazione di apposita circolare aziendale sul comportamento da assumere per la verifica del proprio stato di salute, possono considerarsi valide anche autocertificazioni sottoscritte da parte dei lavoratori, come da modello di cui all’Allegato 3 al presente decreto – legge. In caso di riscontro di sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5°), tutti gli esercenti sono tenuti ad isolare il dipendente, a contattare l’apposito numero 0549-994001 istituito presso l’ISS e ad applicare tutti i presidi di sanificazione previsti dall’Allegato 1 del presente decreto – legge.
15 quinques. Sono limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentati gli
accessi agli spazi comuni.”.
                                                          Art. 3
(Modifica dell’articolo 6, comma 4 del Decreto – Legge 20 marzo 2020 n.52 e successive modifiche)
1. L’articolo 6, comma 4, del Decreto – Legge 20 marzo 2020 n.52 è così sostituito:
“4. Fatto salvo che non costituisca più grave reato, la violazione delle disposizioni di cui al
presente articolo è punita con una sanzione pecuniaria amministrativa pari ad euro 2.000,00 (duemila/00) da applicarsi immediatamente all’atto dell’accertamento e la diffida alla regolarizzazione entro ventiquattro ore delle inosservanze rilevate. Alla scadenza del termine indicato, sarà effettuato ulteriore controllo e qualora non siano stati perfettamente rimossi gli inadempimenti accertati sarà applicata immediatamente la sospensione della licenza di esercizio per giorni trenta. La sospensione così disposta dagli Uffici di cui all’articolo 21 deve essere  comunicata entro il giorno successivo all’Ufficio Attività Economiche per gli adempimenti di competenza.”.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 10 aprile 2020/1719 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Alessandro Mancini – Grazia Zafferani

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Elena Tonnini

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