Le scadenze entro il 30 novembre per operatori economici e professionisti

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San Marino. Ecco le scadenze a cui devono ottemperare gli operatori economici.  Entro il 30 novembre occorre pagare il secondo acconto IGR e ISS, l’acconto ISS solo per le ditte individuali e i liberi professionisti. Come disposto dalla Legge 104/2018 art. 15, il secondo acconto IGR dovrà essere versato nella misura del 55%.

Art. 15 (Modifica all’articolo 124 della Legge 16 dicembre 2013 n. 166) 1. Il comma 2 dell’articolo 124 della Legge 16 dicembre 2013 n.166 è così modificato: “2. Tutti gli operatori economici sono tenuti nel corso dell’esercizio d’imposta al versamento di due acconti sull’imposta generale sui redditi di competenza, il primo entro il 31 luglio calcolato nella misura pari al 35% ed il secondo entro il 30 novembre calcolato nella misura pari al 55% dell’imposta dovuta nell’esercizio precedente, al netto di eventuali crediti per imposte pagate all’estero su redditi d’impresa e di lavoro autonomo. Il versamento degli acconti non è dovuto se, prima della data prevista per il versamento, l’attività economica è sospesa o cessata”.

 Settore commercio: come disposto dalla Legge 130/2010 art. 39, entro il 30 Novembre, occorre comunicare all’Ufficio Industria Artigianato e Commercio i periodi di chiusura delle attività commerciali per l’anno successivo.

Art. 39 (Apertura e chiusura delle attività) 1. Le licenze per l’esercizio del commercio al dettaglio in esercizio commerciale aperto al pubblico sono annuali. 2. Le attività commerciali possono effettuare fino ad un massimo di 60 giorni di chiusura annuale, suddivisi in massimo 3 periodi. I periodi di chiusura non possono essere effettuati nei periodi di maggiore afflusso turistico tenuto conto degli eventi congressuali, turistici e sportivi organizzati in territorio. I periodi di chiusura debbono essere comunicati dall’operatore commerciale, entro il 30 novembre di ciascun anno per l’anno successivo, all’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio. 3. Gli esercizi commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico durante tutti i giorni della settimana. Le chiusure infrasettimanali sono facoltative. E’ fatto d’obbligo per l’operatore commerciale comunicare all’Ufficio Industria, Artigianato e Commercio il giorno di chiusura infrasettimanale scelto o la rinuncia ad esso. In caso di determinazione di chiusura infrasettimanale, la stessa deve essere rispettata ad eccezione del caso in cui il giorno di chiusura sia concomitante ad iniziative a carattere congressuale o turistico. 4. L’orario di apertura al pubblico deve essere compreso fra un minimo di 6 ore e un massimo di 13 ore giornaliere. I pubblici esercizi e le attività di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande possono superare l’orario massimo giornaliero di apertura al pubblico. E’ altresì consentito agli operatori commerciali superare il limite delle 13 ore giornaliere durante i periodi di maggiore affluenza turistica o in occasione di eventi di particolare importanza. 5. L’operatore commerciale è tenuto a rendere noto al pubblico sia il giorno di chiusura infrasettimanale qualora effettuato, sia l’orario di apertura del proprio esercizio; la comunicazione deve essere effettuata mediante cartelli o altri mezzi idonei di informazione da applicare nella vetrina principale e comunque visibile esternamente dall’utenza.

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