D.L. 14 marzo 2020 n.51: Art. 5 – Disposizioni per il settore privato – “lavoro a domicilio” e “riduzione dei lavoratori del 50% nelle aziende”

0
101

Art. 5 (Misure specifiche relative ai settori produttivi, professionali, artigianali, di commercio all’ingrosso e dei servizi in genere)

1. In ordine alle attività produttive, professionali, artigianali, di commercio all’ingrosso e di servizi in genere, non rientranti nelle attività di cui al precedente articolo 2, si dispone che:

a) sono sospese all’interno dell’organizzazione aziendale tutte le attività che comportino un rapporto diretto con il pubblico e quelle non strettamente necessarie alla produzione del prodotto e all’erogazione del servizio;

b) si attuino, laddove tecnicamente possibile e limitatamente al periodo contingente all’emergenza sanitaria, in virtù delle varie tipologie di lavoro, le modalità di “lavoro dal domicilio”, in riferimento ad ogni rapporto di lavoro, previo accordo tra il datore di lavoro ed il prestatore e previa trasmissione dell’accordo alle realtà datoriali e sindacali, all’Ufficio Attività Economiche (UAE) ed all’Ufficio Attività di Controllo (UAC). Le attività economiche che optano per il “lavoro a domicilio”, in tale situazione di emergenza, non potranno beneficiare dell’Indennità di Cassa Integrazione Guadagni di cui al successivo articolo del presente provvedimento;

c) i datori di lavoro organizzino i processi aziendali al fine di ridurre, anche sulla base delle disposizioni precedenti, di almeno il 50% la presenza dei lavoratori all’interno dell’azienda, fatta salva l’applicazione dei presidi di sanificazione previsti all’Allegato n. 1 del presente decreto – legge;

d) il datore di lavoro informi i propri dipendenti sulle misure di sicurezza da adottare e doti gli stessi degli adeguati presidi per evitare il contagio. E’ fatto obbligo al datore di lavoro, al fine di calmierare i rischi di contagio nella struttura aziendale, di verificare in fase di ingresso nel luogo di lavoro e durante i turni lavorativi, la presenza di sintomi in capo ai singoli dipendenti. In caso di riscontro positivo, il datore di lavoro è tenuto ad isolare il dipendente, a contattare l’apposito numero 0549\994001 istituito presso l’ISS e ad applicare tutti i presidi di sanificazione previsti dall’Allegato n.1 del presente decreto – legge;

e) siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentati gli accessi agli spazi comuni.

2. Il datore di lavoro ha facoltà di richiedere una deroga alle disposizioni di cui al comma 1.
c) avanzando apposita richiesta al Servizio di Protezione Civile il quale valuta la concessione della deroga sulla base della preventiva verifica in loco della presenza dei presidi sanitari di cui all’Allegato n. 1 del presente decreto – legge e degli altri adeguamenti di cui al presente articolo.

3. Al lavoratore è garantita in ogni caso l’esenzione dal servizio su base volontaria e conseguente accesso al trattamento economico di cui al successivo articolo previa comunicazione al datore di lavoro.

4. La violazione delle limitazioni di cui al presente articolo è punita con la sospensione della licenza di esercizio per giorni 30 e una sanzione pecuniaria amministrativa pari ad euro 2.000,00 (duemila/00).

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here